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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

26. Si prega di dare un parere in merito alla tariffa da applicare in caso di occupazione di suolo pubblico. Il caso è questo:

Un distributore di carburanti deve occupare una parte di suolo comunale. Suolo comunale che si trova tra la strada e la proprietà privata della società carburanti. Il mio comune appartiene alla III classe. Il territorio comunale a sua volta è diviso in tre categorie. Ad oggi non ci sono state mai delibere di giunta che abbiano previsto un aumento delle tariffe minime previste per legge.

Per quello che ho potuto capire, leggendo il D. Lgs. 507/1993 è che i distributori di carburanti in casi particolari hanno diritto ad una tariffa agevolata pari a L. 30.000 (art. 48) anziché a L.54.000 (art. 44). Tuttavia, ciò è possibile sempre che la superficie non superi i 4 mq. Per tutti i restanti spazi si paga ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 507/1993. Il nostro regolamento prevede espressamente che per la prima categoria si paga il 100% della tariffa, per la seconda categoria il 90% e per la terza categoria si paghi l'80% della tariffa. Ora, se i minimi previsti per legge sono di L. 54.000 (Art. 44) e L. 30.000 (art. 48), e non vi sono state delibere di Giunta che abbiano alzato tali minimi, è legittimo ridurre i sopracitati minimi di legge rispettivamente del 10%, per la seconda categoria e del 20% per la terza categoria? Cioè il regolamento può prevedere minimi di legge inferiori a quelli previsti per legge? Secondo me no.

Qual è il vostro parere? Io applicherei i minimi di legge non tenendo conto delle ulteriori riduzioni previste dal regolamento.

 
RISPOSTA:
 

Se ho capito bene la domanda, mi pare che non la stessa non  consideri un punto fondamentale della tariffa prevista per la fattispecie in oggetto, ponendosi a confronto tariffe che non sono fra loro omogenee. Infatti, mentre le tariffe previste dallo articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 507/93 non sono rapportate a mq, ma sono fisse, quelle previste dallo articolo 44 del predetto decreto sono rapportate ai mq occupati e ciò per la  superficie aggiuntiva occupata rispetto a quella prevista dal comma 6 dello articolo 48 di tale decreto.

La fattispecie descritta poi nello articolo 48 riguarda i distributori posti su area pubblica, così che la corrispondente tariffa non può trovare applicazione quando, come almeno pare,  il distributore sia posto su area privata, essendo la TOSAP dovuta per l’eventuale occupazione aggiuntiva da quantificarsi esclusivamente sulla base dei criteri ordinari stabiliti dal predetto articolo 44.

In conclusione, almeno se ho capito bene il caso descritto, nel caso in esame deve trovare applicazione la tariffa ordinaria al mq stabilita dallo articolo 44 del decreto sopra indicato, così che non possono porsi questioni concernenti il minimo applicabile, non  potendosi mettersi a confronto tariffe non omogenee.

 

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