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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

19. Questo comune  ha adottato a norme dell'art. 52 del Dlgs.446/9, mediante regolamento, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.  Alcuni contribuenti hanno versato sull'autorizzazione solo alcune rate, per gli anni 2003 e succ. Dovendo recuperere la differenza, ho predisposto avvisi di liquidazione.

Essendo un'entrata patrimoniale, chiedo:

-          è corretto l'emissione di un avviso di liquidazione,  sulla falsa riga della Tosap?

-          che tipo di sanzione o indennizzo devo applicare e riferito a quale norma?

 
RISPOSTA:
 

Il COSAP è considerato una entrata patrimoniale e non una entrata di carattere tributario. Forse per filosofia o forse per non curanza il legislatore COSAP nel disciplinare la corrispondente obbligazione prevede una unica sanzione, parificando di fatto ogni infrazione alla fattispecie di occupazione abusiva. In sintesi, se io non pago alla data prestabilita l’occupazione diviene abusiva. Recitano al riguardo le lettere g e g-bis del comma 2 dell’articolo 63 del D.Lgs.n.446797:

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

In sintesi, la sanzione anche in questo caso risulterà determinabile nella misura oscillatile dal 100 al 200 per cento, riducibile ad 1/3 del massimo (66,67 per cento) ai sensi dell’articolo 689 del 1981.

Al recupero dovrà procedere mediante avviso di accertamento del quale si allega fac simile, avvertendo che il giudice competente è dal 3 dicembre 2005 la CTP così come stabilito dall’articolo 3 bis del dL 203 convertito nella legge 248 del 2005.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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