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TARSU 2006

DOMANDA:
 

56. Nel nostro Comune si è attivato per l'accertamento delle superfici tassabili ai fini Tarsu sopratutto delle abitazioni.

Negli anni passati infatti sono stati iscritti a ruolo i contribuenti per la sola superficie delle abitazioni, escludendo garage, cantine, ripostigli, lavanderie ecc. Ora stiamo accertando la superficie complessiva recuperando, senza sanzioni e interessi, la differenza di tributo dal 2002. E' corretto? Un contribuente ci chiede di avere copia della normativa in base alla quale garage e cantine sono soggetti alla tassa. Mi potrebbe per cortesia indicare le circolari, le sentenze che si sono pronunciate in merito?

 
RISPOSTA:
 
Al contribuente dica che è necessario il ragionamento inverso ossia sarebbe necessario per l'esclusione una apposita norma. Che, invece,  manca. La fonte giuridica di tale principio trova riferimento nel comma 1 dello articolo 62 del D.Lgs.n.507/93. Come vede se non siamo in presenza delle esclusioni dei commi 2(per non utilizzazione dei locali) o 3 (per rifiuti speciali pericolosi) tutti i locali sono assoggettabili ed il garage è un locale. Esistono sentenze che dicono il contrario ma sono disattese costantemente sia dal Ministero delle Finanze che dalla Cassazione per la quale pagano persino i locali chiusi e vuoti

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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