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TARSU 2006

DOMANDA:
 
55. Nel comune di ……si trova l'ospedale dell'azienda   ospedaliera di …….., che gestisce un reparto di degenza  (neuropsichiatria), gli uffici periferici dell'a.o., i reparti di  radiologia, fisioterapia, anatomia patologica e il laboratorio di  analisi. una parte considerevole della struttura risulta attualmente  vuota per il trasferimento di molti reparti ad altre strutture. in base  ad una convenzione col comune per tutti questi locali l'a.o. non versava  la tassa rifiuti. ora che siamo passati a tariffa ronchi qual e' il  regime della struttura nei confronti della tariffa stessa? [...]
 
RISPOSTA:
 
anche i rifiuti sanitari non pericolosi rientrando nel potere di assimilazione del Comune sono assoggettati sia alla tassa rifiuti che alla TIA. Uniche condizioni per il relativo assoggettamento, oltre al potere di conferimento e quindi alla istituzione del servizio comunale, sono la detenzione e la utilizzabilità dei locali. Solo una legge e non una scelta
del Comune potrebbe esonerare dal pagamento di tali corrispettivi l'ospedale. Unica diversità fra TARSU e TIA sta nel fatto che per la TARSU si rende obbligatorio escludere dal computo delle superfici assoggettabili quelle ove di regola si producono rifiuti speciali pericolosi.

La informo che l'ospedale civile di….. pagava normalmente la TARSU ed ora la TIA.

In conclusione, se i locali sono utilizzabili e vi è il conferimento dei rifiuti assimilati è doverosa l'applicazione di tali corrispettivi.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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