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TARSU 2006

DOMANDA:
 

52. Il ….. Market chiede in via principale l’esonero della TIA in base al nostro regolamento, che alll’art. 10 comma 4…- .Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali o loro porzioni ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza Categoria: - Omissis –

 

In questo primo aspetto, Gros Market evidenzia che il regolamento stabilisce che non sono soggetti a tariffa i rifiuti speciali, chiarendo con l’art. 7 comma 3 del D.Lgs 22/97 che i rifiuti di attività commerciali sono “speciali” e inoltre che l’art. 21 comma 7 prevede non si applichi la privativa alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, citando infine gli artt. 2033 e 2041 del codice civile;

                                

Credo vi sia un errore nel regolamento comunale dove si è posto il riferimento a  rifiuti speciali o pericolosi  e non speciali pericolosi ma è nostra intenzione sostenere l’errore formale in quanto scorrendo lo stesso comma sopra riportato si evince il riferimento a rifiuti speciali, tossici e nocivi,

2°  ….. Market fa riferimento alla risoluzione del Min. Fin 16 del 09/02/99 e all’art. 7 comma 1e 2 del DPR 158/99 e alla riduzione prevista dal nostro regolamento all’art. 17. relativo alla riduzione sugli imballaggi primari per chi avvia al recupero mediante attestazione ecc…Quindi, in via subordinata, chiede l’applicazione delle agevolazioni di legge e lo sgravio di quota parte  della TIA.

Per questo  secondo aspetto, sosterrei che il diritto alla riduzione riguarda solo gli imballaggi primari, come previsto in regolamento e questo credo non possa esserci contestato. Un dubbio rimane nell'aver posto nel regolamento, dal 2005, un limite di tempo (entro marzo) per presentare la domanda di riduzione. Cosa ne pensa?

 
RISPOSTA:
 

in via del tutto preliminare,  sostengo da tempo che la TIA non obbliga, diversamente dalla tassa rifiuti, la detassazione dei rifiuti speciali non pericolosi o comunque non assimilati dal Comune, poiché non vi è norma che lo preveda ed anche per il fatto che i coefficienti con evidenza sembrano tener conto unicamente dei rifiuti assimilabili normalmente conferibili dalle varie categorie. Per tale motivo nelle mie pubblicazioni il regolamento TIA non preveda alcuna corrispondente riduzione di superficie.

Comunque a mio avviso il suo regolamento è formalmente illegittimo, come del resto Lei sostiene, poiché il testo va letto non "rifiuti speciali" ma rifiuti speciali pericolosi o non assimilati dal Comune a quelli urbani, poiché di contro il Comune viene a determinare un indebito arricchimento a favore degli utenti.

Di contro, costituisce diritto al premio per l'attività di recupero, entità del quale deve essere fissata nel regolamento. Suggerisco di premiare solo la parte variabile e non più di una certa percentuale data dal rapporto: quantità recuperata documentata/quantità attesa in base ai coefficienti della parte variabile.

Vari quanto prima il suo regolamento e cerchi di risolvere la questione accordando una riduzione rapportata alle quantità recuperate.

Se invece l'utente proporrà ricorso, credo che il Comune debba far rilevare l'esigenza di una diversa interpretazione del regolamento stesso, stante il carattere indisponibile delle entrate pubbliche.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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