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TARSU 2006

DOMANDA:
 

51. Nel territorio di questo Comune è sito un fabbricato di proprietà di un altro Comune, adibito a "colonia alpina".

Il fabbricato è stato iscritto a ruolo TARSU per la prima volta nel 1983, a seguito di rilevazione d'ufficio da parte di questo Ente, regolarmente notificata all'ente proprietario.

Nel corso del 2000 ci è stata inviata denuncia di variazione nell'intestazione del ruolo, da parte del locatario, poiché il fabbricato era stato appunto dato in locazione e si è proceduto pertanto con il subentro nell'intestazione della cartella esattoriale.

Il 30 settembre 2003 il locatario ci ha comunicato la cessazione del rapporto di locazione e la riconsegna dell'immobile al proprietario.

A questo punto questo ufficio ha provveduto a reintestare il ruolo TARSU al proprietario, non essendo stata mai presentata alcuna denuncia di variazione circa le condizioni di assoggettamento della tassa da parte del proprietario (art. 4 del vigente regolamento comunale TARSU e art. 70 del D. Lgs. 507/93 comma 2).

E' stato pertanto emesso a febbraio 2005 un primo avviso bonario per la riscossione della TARSU 2004, in 4 rate con scadenza ultima rata agosto 2005, non evaso, al quale è seguita  la notifica della cartella esattoriale a marzo 2006.

La cartella esattoriale ci è stata contestata dall'Ente proprietario a marzo 2006 per le seguenti motivazioni:

........" 1. Non esiste alcuna dichiarazione successiva alla cessazione di conduzione dei locali del locatario, di subentro del proprietario negli stessi;

  2. l'ente impositore ha modificato d'ufficio la posizione contributiva sulla base delle informazioni acquisite dalla comunicazione dell'ex locatario, senza una documentazione sottoscritta dal nuovo tassato (Comune proprietario).

Il mancato invito a produrre chiarimenti al nuovo contribuente, ha indotto ad una modificazione errata della posizione contributiva: come è noto la TARSU deve essere versata dall'occupante di fatto. Era necessario invitare il contribuente (Comune proprietario) prima di spedire la cartella di pagamento e in ogni caso, notificare un avviso di accertamento per dare la possibilità di chiarire la propria posizione, trattandosi di immobile chiuso sfitto e posto in vendita."........

Questo ufficio ha così risposto: l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie, destinazione ecc. che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in  relazione ai dati da indicare nella denuncia, ai sensi del vigente regolamento comunale e dell'art. 70 D.lgs. 507/93. Per questa ragione a seguito dell'ultima comunicazione pervenuta dall'ex locatario si è semplicemente provveduto a registrare il subentro nell'intestazione del ruolo TARSU 2004, poiché nulla faceva supporre un mancato utilizzo del bene da parte del proprietario, che, come egli stesso sottolinea, non ha mai presentato alcuna dichiarazione circa la conduzione o meno dei locali.

La contestazione relativa al soggetto passivo TARSU non ci sembra condivisibile: l'art. 63 comma 1 afferma che la tassa è dovuta da coloro che occupano o DETENGONO i locali... e il proprietario era proprio colui che, dopo il locatario, aveva la disponibilità dei locali, convinzione rafforzata dal fatto che alcuna denuncia di variazione relativa ai locali è mai stata presentata dal proprietario.

Non ci è chiaro nemmeno il perchè questo Comune avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento per dare la possibilità di chiarire la propria posizione, visto che non si dubitava nemmeno  che l'immobile fosse chiuso, sfitto e posto in vendita, tant'é che all'1.01.2004 risultava regolarmente allacciato ad acquedotto e fognatura comunale.

Si è pertanto confermata l'iscrizione a ruolo per il 2004. A questo punto l'ente proprietario ha presentato ricorso alla commissione tributaria.

 
RISPOSTA:
 

Codesto comune, pur avendo ragione, rischia per errori formali di risultare soccombente in fase contenziosa. Infatti, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ritiene che l'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti, debba essere preceduta da un avviso di accertamento. Sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 12 agosto 2004, n. 15658 ha ammesso l'assoggettabilità dei locali delle attività cessate (nella specie oleificio) a condizione che il Comune prova almeno l'utilizzabilità dei locali, riscontrabile nello allaccio alle utenze di energia elettrica.

In sintesi, si rendeva necessaria la preventiva emanazione di avviso di accertamento con il quale richiamando la denuncia di cessazione presentata dal locatario, si dava atto della permanenza del requisito della utilizzabilità dei locali, magari certificando la presenza delle utenze, specie quelle di energia elettrica.

Per le ragioni anzidette, meramente di ordine formale, si consiglia di procedere allo sgravio delle somme iscritte, dandone comunicazione all'Ente proprietario ed alla CTP di Belluno, richiedendo ad essa la estinzione del giudizio ai sensi dello articolo 46 del D.lgs.n.546/92 e la conseguente emanazione dell'avviso di accertamento così motivato, dopo la notifica del quale codesto Comune potrà procedere immediatamente alla iscrizione a ruolo, fatta esclusione delle sanzioni, iscrivibili nel caso di ricorso con la gradualità descritta dallo articolo 68 del D.lgs.n.546/92.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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