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TARSU 2006

DOMANDA:
 

46. A seguito di un errore del nostro ufficio, č stato erroneamente iscritto nel ruolo tarsu un immobile. La contribuente chiede il rimborso. A tale proposito vorrei sapere di quanti anni si deve retrocedere. L'art. 75 del D.Lgs. 507 del 1993 parla di un termine di decadenza biennale, ma non riesco a capire se vale anche nel caso di errore dell'Ente.

Per quanto riguarda invece gli interessi, si deve applicare il tasso dell'1,375% semestrale?

 
RISPOSTA:
 

Il caso descritto č da collocare nella previsione di cui al comma 3 dello articolo 75 del D.lgs.n.507/93, a nulla rilevando che l'errore sia stato compiuto dal Comune oppure dal contribuente, avvertendo che comunque anche questo ultimo avrebbe potuto accorgersi in sede di ricezione della cartella. Ne consegue che il contribuente in argomento ha diritto al rimborso per i pagamenti effettuati nel biennio precedente la data di proposizione della domanda, salvo che il Comune in via di autotutela voglia ampliare tale termine, ma mai oltre il termine di prescrizione ordinaria decennale stabilito dal codice civile.

 Gli interessi sono ora stabiliti nella misura semestrale dell'1,375 per cento, a decorrere dal semestre successivo a quello dello eseguito pagamento, cosė come previsto dal comma 4 del predetto articolo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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