corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

TARSU 2006

DOMANDA:
 

45. Il Comune di ……., fa parte di una Società d'Ambito Territoriale per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti.

Fino all'anno 2005, Il Comune, tramite il Concessionario, ha provveduto alla riscossione detta TARSU. Dal 2006, in base ad accordi preliminari, alla riscossione della TARSU dovrebbe provvedere la stessa Società d'Ambito.

Il Comune, però non ha deliberato entro i termini previsti dalla legge, le tariffe, pensando che in base alla convenzione avrebbe provveduto la stessa Società.

Ora invece, ci è stato comunicato che per riscuotere la TARSU del 2006, la Società vuole oltre all'ultimo ruolo, anche le tariffe da applicare.

Le chiedo:

·       Cosa succede se le tariffe per il 2006 non sono state deliberate?

·       E' possibile deliberarle anche adesso?

 
RISPOSTA:
 

Anche nel caso di appalto del servizio di riscossione della TARSU il potere regolamentare e quello tariffario compete in ogni caso al Comune.

Ora, il comma 1  dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, secondo capoverso, prevede che in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvata per l'anno in corso.

Qualora tuttavia le tariffe dell'anno precedente non consentano di coprire i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, può trovare applicazione la deroga prevista dallo articolo 54 del D.Lgs.n.446/97 che consente di intervenire anche oltre i termine ordinario di approvazione delle tariffe (bilancio preventivo).

Infatti, tale articolo così dispone:

Articolo 54

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1).
1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56.
(2) Comma aggiunto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Si rammenta che come indirettamente previsto dallo articolo 42 del D.Lgs.n.267 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, tale competenza è ora attribuita alla giunta comunale.

Si rammenta, infine, che tale competenza è ora affidata alla Giunta comunale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.