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TARSU 2006

DOMANDA:
 

42. TIA. Il comune ha deliberato - con regolamento -  l'acquisto minimo annuale da parte dei cittadini di n. 25 sacchi da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti (da utilizzare per la raccolta porta a porta). Tale quantitativo minimo viene comunque addebitato, ritirato o meno,  salvo che il cittadino dimostri la mancata produzione di rifiuti.

Quanto sopra premesso, ecco il mio problema:

- un cittadino (nonchè consigliere comunale!) motiva il mancato ritiro dei sacchi adducendo di essere un operatore ecologico da più di 20 anni, quindi di provvedere in modo autonomo e senza ausilio di alcun sacco allo smaltimento dei rifiuti. Sono rimasto molto sorpreso dalla motivazione del cittadino, (soprattutto per il lavoro che svolge e per la carica che ricopre!). Ritengo che tale giustificazione non sia assolutamente accettabile in quanto sussiste l'obbligo del conferimento al servizio pubblico (infatti il servizio è svolto in regime di privativa, secondo le norme del D.Lgs. n. 22/1997). Quindi,  il fatto che il servizio venga svolto in regime di privativa obbliga ogni cittadino allo smaltimento dei rifiuti prodotti (che è altra cosa rispetto al non produrre rifiuti) per mezzo del servizio comunale. Inoltre, ritengo che tale comportamento contravvenga alle disposizioni che regolamentano il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Conferma la mia posizione? Inoltre, di fronte ad una dichiarazione resa, si può eventualmente procedere a  sanzionare il  comportamento posto in essere dal contribuente?

In questa eventualità quali sono le sanzioni da applicare: quelle previste dal regolamento Tia, oppure ce ne sono altre nell'ambito della normativa sui rifiuti?

 
RISPOSTA:
 

L'attuale normativa sulla definizione di rifiuto è legata alla sua pericolosità ed alla  volontà del produttore. In sintesi, l'interpretazione autentica di rifiuto data dallo articolo 14 del DL 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, porta a ritenere che non vi sia obbligo di conferimento al servizio pubblico, se il rifiuto non è pericoloso, così da poter essere riutilizzato dal produttore, sia esso imprenditore che privato.

Quindi alcuna sanzione può essere attribuita al soggetto interessato, salvo ch'esso non sia preso durante il  trasporto di rifiuti su veicoli, essendo sprovvisto delle prescritte autorizzazioni.  Punto carente della sanzione è che per essa vale la prova, scritta e documentata in apposito verbale redatto da pubblico ufficiale. Non basta quindi la presunzione della violazione. Vi è caso mai da verificare se costui debba pagare comunque sul minimo, anche se non conferisce nulla. Io ritengo ciò di dubbia legittimità e da sempre sconsiglio la quantificazione in base alla pesatura, proprio in virtù del fatto che molti abbandonano i rifiuti in luoghi pubblici o li conferiscono in altri comuni.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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