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TARSU 2006

DOMANDA:
 

36. Un contribuente ha sciato, nel marzo del 2006, la casa che aveva in affitto nel nostro comune per trasferirsi in un altro comune. A seguito del traferimento non ha, però, presentato cessazione per la tassa rifiuti. Tale cessazione è stata presentata in data 19 maggio (solo dopo aver ricevuto avviso di pagamento per l'anno 2006, il contribuente è venuto in ufficio per regolarizzare la sua posizione).

Nella casa lasciata libera, dal 30 marzo, è entrato un nuovo inquilino il quale non ha ancora presentato denuncia di occupazione ai fini TARSU. Il nuovo inquilino, però, ha preso residenza ed ha presentato la denuncia di cessione di fabbricato ai fini dell'antiterrorismo.

Un caso analogo lo abbiamo per un contribuente che ha venduto la propria casa il 31.01.2006 senza presentare denuncia di cessazione per la tassa rifiuti la quale invece è stata effettuata il 19 maggio a seguito del ricevimento della tassa per l'anno 2006. Il nuovo proprietario non ha ancora effettuato l'iscrizione (non ha neppure la residenza) ma ha presentato denuncia di cessione di fabbricato ai fini dell'antiterrorismo (ed abbiamo copia del rogito di vendita che ci ha fornito il venditore).

Poichè la cancellazione ha effetto dal bimestre successivo alla presentazione, chiediamo se è possibile attribuire:

- nel primo caso, al vecchio inquilino i primi 4 mesi di competenza e non i primi 6 e viceversa al nuovo inquilino i restanti 8 mesi anzichè 6

- nel secondo caso, al vecchio proprietario i soli primi due mesi e al nuovo i restanti 10.

 
RISPOSTA:
 

I casi descritti vanno valutati alla luce delle disposizioni dettate dallo articolo 64 del D.Lgs.n.507/93.

In sintesi, il principio che si ricava è che le cessazioni, diversamente dalle attivazioni, hanno efficacia da quando sono comunicate.

Ne consegue che nel primo caso la cessazione avrà efficacia solo a decorrere dal 1° luglio 2006, mentre l'attivazione decorrerà dal 1° maggio 2006, mentre nel secondo caso la cessazione avrà efficacia solo dal 1° luglio, mentre per l'attivazione è possibile presumere 10 mensilità, alla luce di tale denuncia.

In sintesi,

primo caso: 6 mesi dovuti dal cedente e 8 dal cessionario;

secondo caso: 6 mesi dovuti dal cedente, mentre per il cessionario 10 mesi.

Non per spaventarLa, ma informo che il Ministero delle Finanze ha contestato la sua interpretazione nei confronti dei cedenti per un comune segnalandolo alla Corte dei Conti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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