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TARSU 2006

DOMANDA:
 

26. Numerose istituzione scolastiche  lamentano l' applicazione,  sia    della tassa che della tariffa riferite alla raccolta e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con tariffe disomogenee da ente ad ente e comunque elevate e non correlate alla effettiva  produzione di rifiuti. 

Si tratta infatti di grandi  superfici   utilizzate per periodi molto ridotti nel corso dell' anno  e  con una produzione effettiva molto limitata.

Ci rivolgiamo alla Sua conoscenza ed esperienza per poter  acquisire  delle informazioni, sia  dal  punto di vista legislativo  che operativo, da poter fornire ai comuni che fanno parte del Centro Studi per  adeguare le proprie tariffe a livelli più omogenei e  aderenti alla effettiva produzioni di rifiuti degli immobili adibiti ad edifici scolastici per istruzione primaria e secondaria.

Si chiede inoltre  il trattamento da riservare a quelle superfici adibite a  mense scolastiche ( per qualche giorno la settimana).

 
RISPOSTA:
 

: E' necessario evidenziare come le scuole pubbliche abbiano da sempre avuto un trattamento di particolare favore ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per la produzione di rifiuti. La pretesa di esenzione delle scuole pubbliche è stata,  come è noto, mortificata dalla Corte di Cassazione con la  sentenza n. 4944 del 2000 che così si è espressa:

Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese normali di gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968 n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.

Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944

Min. p.i. c. Com. Brescia

Giust. civ. Mass. 2000, 822

Quale reazione di tale sentenza il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a disposizione delle scuole pubbliche risorse annuali finalizzate al pagamento del presente corrispettivo, mentre alcuni comuni, anche sulla base delle sollecitazioni ministeriali, hanno previsto nei regolamenti esenzioni o agevolazioni nei confronti delle scuole pubbliche. Ora, tali agevolazioni debbono essere finanziate con risorse diverse rispetto a quelle del gettito del corrispettivo, come per la tassa rifiuti meglio chiarito dallo articolo 67 del D.Lgs.n.507/93. Tale principio è secondo la dottrina estendibile anche alla tariffa di igiene ambientale di cui allo articolo 49 del D.lgs.n.22 del 1997, come pure lo sarà per quella nuova prevista dall'articolo 238 recente decreto legislativo ambientale n. 152  del 2006.

E' che molti di tali comuni, pur avendo previsto tali agevolazione, non hanno utilizato risorse diverse in bilancio da destinare per tali finalità, trasferendo di fatto l'onere a carico degli altri utenti.

Già dal quadro sopra descritto si evince la diversa realtà alla quale debbono riferirsi le scuole pubbliche, dividendosi i comuni a seconda che abbiano o meno introdotto agevolazioni facoltative a favore delle scuole pubbliche.

Non è invece rilevante l'uso discontinuo della scuola, o  della mensa,essendo la tariffa da rapportarsi all'uso non continuativo,, tanto che nella TIA la  scuola è posta nella prima categoria. A conferma risulta significativa  la decisione del Consiglio di Stato relativo agli alberghi: 

     Consiglio di Stato, Sezione v, decisione 28  febbraio 2006 n. 858 (TARSU: albergo).

La tariffa è legittima non dovendo la stessa tener conto del  carattere stagionale o saltuario della attività esercitata in concreto dal contribuente, ma unicamente delle quantità medie ordinarie per unità di superficie producibili sulle superfici assoggettabili, a seconda del tipo di uso a cui sono destinate e al costo di smaltimento.

                                                                                                                                                                             Per la tassa rifiuti, invece, il problema è facilmente risolvibile creando una tariffa che sia rapportata ai costi che il Comune sostiene per lo smaltimento dei rifiuti per le scuole stesse.

In assenza di interventi regolamentari agevolativi, per la tassa rifiuti si rivedano eventualmente e tariffe commisurandole al costo sostenuto dal Comune, creando magari una categoria apposita, mentre per la TIA si applichino i coefficienti minimi.

In conclusione, la soluzione concernente il corrispettivo dovuto dalle scuole pubbliche è diversa da comune a comune, in relazione alle scelte autonome di ciascuna amministrazione dirette o meno a concedere di fatto contributi alle scuole pubbliche, salvo barare nei confronti degli altri utenti trasferendo di fatto a loro carico l'onere  derivante da agevolazioni non appositamente finanziate in bilancio. Risulta invece da rigettare la ventilata ipotesi di determinare tariffe rapportate alla durata della scuola o della mensa scolastiche, in quanto le tariffe se correttamente calcolate tengono conto dei costi sostenuti dal Comune per tale categoria di utenza.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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