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TARSU 2006

DOMANDA:
 

25. Le utenze domestiche possono rientrare nel beneficio TARSU previsto per le attività di recupero?

 
RISPOSTA:
 

venendo da subito al nocciolo della questione,  la questione posta deve essere risolta stabilendo se l'attività effettuata dagli abitanti del Quartiere sopra indicato sia da ricondursi ad attività di recupero di rifiuti urbani, come sostenuto dalla Azienda  di cui trattasi, oppure a mera attività di raccolta differenziata, posto che per questa ultima, diversamente dalla prima, il Ministero delle Finanze con la circolare n. 25 del 17 febbraio 2000 ha ritenuto che la stessa non determini alcuna agevolazione per la tassa rifiuti,  diversamente dalla attività di recupero dei rifiuti., come si documentare di seguito.

Ora,  il comma 14 dell'articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997 così definisce l'attività di recupero:

  14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La lettura di tale comma evidenzia che il recupero riguarda solo i rifiuti assimilati e non quindi  rifiuti speciali provenienti da utenze non domestiche.

Che trattasi di attività che può essere effettuata solo da utenze non domestiche quella di recupero trova puntuale conferma nella definizione implicita data dalla lettera b) del comma 2 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22 del 1997 che prevede l'assimilazione per "i rifiuti non pericolosi provenienti da luoghi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g)".

Si fa notare che la norma evidenzia che tali rifiuti provengono da luoghi diversi dalle civili abitazioni, come risulta appunto dalla stessa lettura della lettera a) di tale comma.

Ulteriore conferma della tesi sopra esposta, ossia che non può trattarsi di attività di recupero, ma di mera RACCOLTA DIFFERENZIATA  deriva anche dalla lettura della lettera g) del comma 2 dello articolo 21 del predetto decreto legislativo per il quale "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi......."

Riportandoci nuovamente al comma 3 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22 del 1997 si evince chiaramente che per rifiuto speciale  si intendono i rifiuti provenienti da attività economiche e comunque da utenti diversi dalle abitazioni, così che è lecito parlare di recupero in senso giuridico (e non volgare) quale attività esercitata dalle utenze non domestiche, come del resto ulteriormente ribadito dal termine "produttore" usato dal sopra richiamato comma 14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/1997.

In conclusione, trattandosi di raccolta differenziata e non di recupero di "rifiuti assimilati" (mentre per le abitazioni si parla di rifiuti urbani come sopra dimostrato) non può essere accordata alcuna agevolazione, così come specificato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 25/E del 2000  che al riguardo così prevede: "In tema  di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessita' di attivazione dei   servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a
decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 158/99.        
Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta differenziata non produce   effetti per cio' che concerne le agevolazioni previste dall'art. 49, comma   10,   del  D. lgs. n. 22/97, e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, applicabili in regime di "tariffa Ronchi".  

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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