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TARSU 2006

DOMANDA:
 

21. Questo Comune, nell’ambito di un progetto finalizzato a ridurre l’evasione dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ha emesso accertamenti nei confronti di titolari di arenili.

Avverso i citati avvisi di accertamento sono stati prodotti ricorsi alla Commissione Provinciale Tributaria a fronte dei quali questo Comune deve costituirsi a difesa delle proprie ragioni.

Per quanto sopradetto si chiede a codesta Associazione un fac-simile di memoria difensiva riguardante in particolare le risoluzioni e le sentenze favorevoli ed in particolare:

1)      l’assoggettabilità degli arenili alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

2)      l’assoggettabilità al tributo dell’intera superficie dell’arenile;

3)      Quanto altro possa essere ritenuto utile.

 
RISPOSTA:
 

La giurisprudenza è concorde nel ritenere normalmente assoggettabile l’arenile dato in concessione, mentre caso mai non uniforme è la giurisprudenza in ordine alla tariffa da applicare allo arenile vero e proprio, rispetto ai servizi accessori quali i bar ed i ristoranti.

In sintesi nessuno dubita che l’arenile costituisca una area scoperta di carattere operativo e non una area da escludersi in quanto pertinenza od accessorio di locale tassato.

TRIBUTI LOCALI
  Rifiuti solidi urbani

Poiché la tassa per lo smaltimento rifiuti è applicabile anche a qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti - la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa -, detto tributo concerne pure agli arenili e alle spiagge adibite ad attività balneari, dovendosi escludere per essi il carattere pertinenziale o accessorio rispetto agli edifici (peraltro meramente eventuali) in cui hanno sede gli stabilimenti balneari.

Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 122

Com. Sperlonga c. Conte e altro

Foro amm. 1999, 345 (s.m.)
Cons. Stato 1999, I, 209 (s.m.)

Sulla assoggettabilità della spiaggia  si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18548 del 4 dicembre 2003, pur prevedendosi una diversa tariffa tra quella della spiaggia rispetto a quella del ristorante.

In senso conforme si è espresso anche il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 158 del  7 novembre 1999 (si esclude dalla superficie assoggettabile la battigia) e la n. 147 del 15 settembre 1998

Ora, sulla base di quanto sopra riportato codesto comune nelle controdeduzioni:

a)esponga il fatto;

b) i motivi del ricorso;

c) nella parte riservata al diritto richiami l’articolo 62 comma 1 del D.Lgs.n.507/93  e sulla base delle sentenze e risoluzioni sopra riportate dimostri che la spiaggia non ha carattere di area scoperta pertinenziale, ma operativa;

d) concluda richiedendo il rigetto del ricorso.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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