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TARSU 2006

DOMANDA:
 

7. A questo Comune è pervenuta da parte di un contribuente (una banca) una richiesta di esenzione o riduzione della T.A.R.S.U. motivandola con il fatto che la quasi totalità dei rifiuti prodotti dalla società consiste in documenti cartacei contenenti dati personali sensibili, non divulgabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che devono essere trattati in maniera adeguata per tutelare la riservatezza e a questo fine vengono quindi avviati al recupero e/o smaltimento a mezzo di operatori privati . Viene inoltre precisato che la richiesta rappresenta l’apertura di un procedimento amministrativo come istanza di parte ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni. 

Sulla richiesta viene richiamata la seguente normativa:

·       Legge Finanziaria del 1999 n. 488 art. 33, comma 1 e comma 5 hanno modificato i tempi per l’introduzione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 22/97 introducendo i termini del regime transitorio come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

·       D.Lgs. 507/93, il combinato disposto degli art. 62 comma 3 e art. 67 comma 2 del citato decreto determinano esenzioni ovvero riduzioni della tassa da conferire, attuate da apposito regolamento comunale;

·       Circolare Ministero delle Finanze n. 119/E del 1998 che chiarisce che l’operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs 22/97) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente) qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati;

·       Risoluzione Ministero delle Finanze 16/E del 1999 ha ribadito che l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati comporta l’esclusione dell’obbligo di conferire al servizio pubblico e conseguentemente il diritto di una riduzione a consuntivo della tariffa - tributo;

·       L. 179/2002 art. 23 ha modificato integralmente l’articolo 21 comma 7 del D.Lgs 22/97 nel seguente modo: “la privativa di cui all’articolo 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003”, producendo effetto di esclusione come previsto dall’art. 62 comma 5 del D.Lgs. 507/93;

Il contribuente ci ha fatto pervenire copia dell’accordo che ha stipulato con una ditta per la raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalla banca, per il trasporto e il recupero/smaltimento degli stessi. Questa convenzione decorre dal 01/07/2004 al 30/06/2007 con rinnovo tacito di anno in anno.

Il Comune con delibera di Giunta nel 2001 dichiara l’assimilazione a rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche (di cui allego copia), che alla luce di quanto sopra esposto risulterebbe superata. In base all’ultimo periodo della Circolare 119/E l’operatore può sottrarsi alla privativa comunale e quindi alla tassazione totale o parziale quando dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte i rifiuti assimilati.

Il nostro regolamento comunale (che allego) all’art. 3 – “Presupposto della tassa e esclusioni”, prevede delle percentuali di riduzione  per alcune categorie produttive tra cui però non rientra la banca.

L’art. 8 del regolamento prevede l’esclusione della tassazione per le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ha diritto il contribuente alla riduzione o all’esenzione totale del tributo?

E se ha solo diritto alla riduzione come posso applicarla, visto che il nostro regolamento non contempla la riduzione per questa categoria produttiva?

La richiesta del contribuente spedita con Raccomandata in data 20 gennaio ha valore come denuncia di variazione e si applica a partire dal 1 gennaio 2006 (vedasi l’art. 14 del nostro regolamento) o dalla data di decorrenza dell’accordo stipulato con la ditta che provvede al recupero dei rifiuti speciali?

 
RISPOSTA:
 

I rifiuti prodotti dalle Banche sono rifiuti speciali non pericolosi con la conseguenza che, in quanto rientranti fra quelli assimilati dal Comune, rientrano nel diritto di privativa.

Dalle indicazioni  poste nella domanda  si evince chiaramente l’intento della Banca di sostenere il diritto alla  esenzione procedendo la stessa al recupero dei rifiuti prodotti.

L’attività di recupero, tuttavia, proprio in virtù delle istruzioni ministeriali ivi richiamate non determina, come pretesto dalla Banca istante, l’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, ma unicamente la restituzione parziale  a consuntivo rapportato alle quantità avviate e quelle attese.

E’ tuttavia da evidenziare che il caso descritto non sembra potersi considerare attività di recupero di rifiuti, ma attività di autosmaltimento, attività questa che non incide minimamente sul diritto di privativa e ciò sulla base di costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Le sostanze residuale non sono immesse nel  ciclo produttivo, ma distrutte proprio per motivo di privacy. Recita infatti il comma 14 dell’articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997 (Ronchi):

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Non parrebbero allo scrivente il diritto di rimborso parziale da parte della Banca e ciò per due ordini di motivi:

a)      perché la banca non prova di avere recuperato tali sostanze nel senso voluto dal nostro ordinamento tributario;

b)      perché dagli atti richiamati si evince chiaramente trattasi di autosmaltimento e non di rifiuto.

Si consiglia comunque di inserire nel regolamento, in tema di agevolazioni, il seguente comma onde rispondere al meglio alle richieste di riduzione dovute ad effettivo recupero (sul mio sito potete trovare i regolamenti completi).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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