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TARSU 2006

DOMANDA:
 

2. Una azienda agromeccanica ritiene di essere esente dal pagamento della TARSU in quanto è da considerarsi attività agricola. E’ corretta tale pretesa?

 
RISPOSTA:
 

l'attività agromeccanica, se è vero che può essere considerata esercente una attività  connessa all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, trova delle agevolazioni per altri tributi (IVA, IRE) ma non per la TARSU essendo per la predetta tassa rilevante la natura dei rifiuti prodotti e non il trattamento tributario riservato a tale soggetto o quello previdenziale.

Peraltro, con l'abrogazione da parte dell'articolo 56 del D.lgs.n.22 del 1997 della normativa speciale anche gli agricoltori sono assoggettati normalmente al pagamento della tassa rifiuti, come del resto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 18418 del 2005.

In conclusione, tale istanza deve essere rigettata per almeno due motivi:

a) le attività connesse dell'attività agricola non producono rifiuti agricoli, ma rifiuti ordinari;

b) le attività agricole, in quanto producenti rifiuti speciali non pericolosi, sono normalmente assoggettate alla TARSU.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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