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TARSU 2006

DOMANDA:
 

1.Questo Ente ha deliberato recentemente le nuove tariffe Tarsu per l'anno 2006.

Il ruolo ordinario della tassa per l'anno 2005, elaborato dalla Concessionaria, cui è stata affidata, dal 2005, la gestione delle entrate tributarie dell'Ente, ha individuato un importo maggiore di quello previsto e posto alla base dell'elaborazione delle nuove tariffe per l'anno 2006.

Dovendosi provvedere, pertanto,  alla modifica della delibera già approvata, tale modifica deve essere effettuata entro il 31/12/2005? per avere effetto dall'1/1/2006 ?, oppure è possibile effettuarla anche successivamente al 31/12/05 ed avere i medesimi effetti.

 
RISPOSTA:
 

: E’ consentito modificare le tariffe, specie se in diminuzione, a valere dal primo gennaio, purché la rimozione del precedente provvedimento avvenga entro il termine legale di approvazione del bilancio. Ora, poiché la legge finanziaria 2006 ha spostato detto termine al 31 marzo, codesto Comune potrà intervenire nel senso indicato entro il 31 marzo 2006 a valere dal 1° gennaio 2006, in conformità a quanto previsto dalla norma sotto riportata:

Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Si consiglia, tuttavia, prima della assunzione del provvedimento di tener conto, anche sulla base dell’esperienza maturata, del divario normalmente esistente fra somme iscritte a ruolo e quelle effettivamente riscosse, in considerazione di prevedibili rimborsi, sgravi o discarichi a favore del concessionario della riscossione

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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