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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

22. Una società svolge la propria attività di trasporto e consegna di prodotti per conto di altra società produttrice di beni. I veicoli della società distributrice portano n° 4 loghi della ditta produttrice (GALxxx), superficie superiore di circa 4 mq. che identificano sia il prodotto che l’impresa produttrice. L’imposta è dovuta perché non rientra nei casi di esenzione perché la pubblicità non viene effettuata per conto proprio ma altrui. Non rientra neppure nella fattispecie disciplinata dall’art. 13 – 3° comma – del D.Lgs. n° 507/93. Credo rientri nella fattispecie disciplinata dal 1° comma – art. 13 – D.Lgs. n° 507/93 in quanto trattasi di pubblicità visiva effettuata per conto altrui all’esterno di veicoli adibiti ad uso privato, pertanto l’imposta pubblicità è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e modalità previste dall’art. 12 – 1° comma. E’ corretto???

            I veicoli sono in leasing: considerato che per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede, a quale Comune è dovuta l’imposta???

            I veicoli sono 14 : il versamento può essere effettuato con un solo bollettino oppure un bollettino per ciascun veicolo indicando il numero di targa??

 
RISPOSTA:
 

Punto centrale del quesito posto, come del resto da voi rilevato, è se la forma pubblicitaria descritta rientri nella fattispecie di cui al comma 1 dello articolo 13 del D. Lgs.n.507/93 oppure nel terzo comma del predetto articolo. Ora, se è vero che il comma 3 del predetto articoli in via preliminare sembra volersi riferire esclusivamente alla pubblicità effettuata per conto proprio, poi fa rientrare nella stessa fattispecie anche quando la pubblicità è effettuata da agenti o mandatari. Non diversamente si esprime il Ministero delle Finanze con la circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002, ipotizzando l'applicabilità della esenzione per i veicoli adibiti anche al trasporto per conto terzi.

Alla luce di quanto sopra, è mia convinzione che nel caso in esame non trovi applicazione il comma 1 ma il comma 3 con le tariffe ivi stabilite. Nel caso descritto, quindi, convenendo che non può trovare applicazione l'esenzione prevista dallo  articolo 5-bis della legge 16 del 2002,  trovano applicazione i commi 3 e seguenti dello articolo 13, con la conseguenza che unico soggetto attivo è da considerarsi il Comune in cui ha sede l'impresa o la sua dipendenza, oppure i suoi agenti o mandatari alla data del primo gennaio ossia, in sintesi, ove ha sede il soggetto che effettua il trasporto, a nulla rilevando invece se il mezzo sia detenuto a titolo di proprietà oppure in leasing.

Infine, si precisa che in armonia a quanto previsto dal comma 5  del più volte citato articolo 13, per ogni veicolo dovrà essere rilasciata separata ricevuta, avendo ogni veicolo distinta e specifica rilevanza oggettiva, anche in sede di controllo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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