corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

16. Il rivenditore in parola, ha ricevuto regolare avviso di accertamento per quanto concerne la pubblicità 2003. La sua rivendita si trova in via D.P., una strada secondaria della via principale (via GR.).

Sostiene che il cartellone pubblicitario riportante la dicitura: "Shell lubrificanti, rivenditore autorizzato" , ubicato in via GR. (anzichè direttamente sulla sua rivendita), sia in realtà una vera e propria insegna ed in quanto tale esente ai sensi di legge.

A sostegno della sua tesi cita la circolare del 03/05/2002 n. 3 del Dipartimento delle Politiche Fiscali,ufficio del Federalismo Fiscale la quale, al punto 3, precisa fra i casi di insegna "l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio "Caffe Gamma").

In secondo luogo, sostiene che in ogni caso, non poteva ubicare la "insegna" in questione direttamente sulla sua rivendita, in quanto c'erano e ci sono dei vincoli di natura architettonica.

Proprio sopra al suo negozio c'è un balcone, ciò me lo ha dimostrato con una fotografia.

Consultandomi con altri colleghi, mi è stato confermato che il cartellone in parola, a dispetto della circolare succitata deve essere tassato.

Potete darmi dei ragguagli in merito? Qualche riferimento normativo e giurisprudenziale; anche e soprattutto in merito alla differenza tra: cartellone pubblicitario; preinsegna ed insegna.

 
RISPOSTA:
 

Ovviamente qui non si contesta il carattere di insegna avendo riguardo al contenuto del mezzo, ma alla sua ubicazione. Infatti, le insegne contraddistinguono la sede della  Ditta per cui debbono ritenersi tali quelle che sono poste fisicamente allo esterno della Ditta.  Di contro, le preinsegne ai sensi dello articolo 47 del DPR 495 del 1992 hanno finalità di indirizzare  onde facilitare il reperimento della sede stessa e comunque  nel raggio di 5 Km. (prevalentemente sono caratterizzate da cartelli stradali o direzionali).

Se anche fosse ritenuta incerta nel caso pratico  la qualifica oggettiva del mezzo pubblicitario (insegna o preinsegna) l’esenzione non potrebbe anche per solo tale fatto essere riconosciuta, stante che per costante giurisprudenza le esenzioni trovano applicazione nei casi tassativamente previsti per legge. Non è pertinente, infine, il motivo per il quale nel caso prescritto non è possibile la materiale collocazione del mezzo pubblicitario
eventuali vincoli di natura architettonica.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.