corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

15. Il comma 128 della legge finanziaria 2006 offre un'interpretazione autentica relativa all'imposta comunale pubblicità. Se ho capito bene, le cose stanno in questo modo: le società dilettantistiche (esempio: le società di calcio dei nostri piccoli comuni) sportive non pagano più l'imposta pubblicità sugli striscioni che espongono presso il campo di calcio o palazzetto dello sport, spesso di proprietà comunale e loro affidato in gestione. Unica condizione che la capienza sia inferiore a 3000 posti. Considerazione conseguente: perdiamo miglia di euro di entrata. Ho inteso bene?

In merito alla capienza: fa fede il verbale della commissione spettacolo/vigili del fuoco? Oppure deve essere documentata con atti ufficiali (ma non saprei quali)? Può bastare una comunicazione, nel  caso che la proprietà sia comunale, dell'ufficio che gestisce il patrimonio comunale?

 
RISPOSTA:
 

la norma seppur di dubbia legittimità costituzionale esenta i mezzi pubblicitari posti in impianti sportiti gestiti da tali associazioni con capienza inferiore a 3000 posti. La capienza dovrebbe trovare indicazione nella licenza rilasciata dal Sindaco sulla base del parere espresso dalla Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

La  norma è illegittima perchè:

a) non prevede una entrata sostitutiva per il Comune;

b) perché l'esenzione di fatto si traduce in un contributo per l'associazione, posto che il messaggio ha carattere pubblicitario riferendosi ad un soggetto economico.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.