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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

13. Un privato ha avanzato la richiesta a questo Comune con riferimento all'art. 3 del D.Lgs 507/1993 e  in particolare chiede l ‘autorizzazione per l'installazione diretta e gestione di impianti per affissioni dirette.

Questo Comune nell'anno 1999 ha approvato, con deliberazione c.c. il piano generale impianti per le pubbliche affissioni individuando tipologia e ubicazione degli impianti stessi e destinandoli alle affissioni comunali/funebri/sociali nonchè alle affissioni commerciali, non individuando alcun impianto da attribuire a soggetti privati come previsto dal comma 3 del citato art.3.

Premesso che il Comune ha dato in concessione il servizio ad una società esterna, allegando al capitolato il piano di cui sopra.

Si chiede ora come deve comportarsi il Comune in merito alla richiesta e in particolare:

1. E' possibile individuare, all'interno del Piano Generale come sopra approvato, alcuni impianti da adibire a soggetti privati, o è necessario individuare ulteriori impianti allo scopo

e a chi fa carico tale realizzazione

2. Con quale priorità  e per quanto tempo il Comune assegna detti spazi ai privati che ne fanno richiesta.

3.  Il privato al quale viene assegnato lo spazio può usarlo per qualsiasi scopo o solo per affissioni inerenti la propria attività.

4. Una società che gestisce la pubblicità per altri soggetti può essere assegnataria di tali spazi o diventa concorrenziale alla società assegnataria del Comune, alla quale sarà comunque versata l'imposta culla pubblicità.

5. Chi è l'organo competente al rilascio delle autorizzazione per l'effettuazioni della pubblicità.

 
RISPOSTA:
 

Come si evince dalla lettura della parte finale del comma 3 dell'articolo 3  del  D.Lgs.n.507/93, il Comune è tenuto ad individuare la superficie degli impianti da destinare alla affissione diretta. Interessante sotto il presente profilo è la massima ricavabile dalla sotto riportata sentenza:

PUBBLICITA'

LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 3 d.lg.

La mancanza del piano sulla pubblicità (o piano generale degli impianti) che predetermini esattamente i luoghi destinati alle pubbliche affissioni sia pubbliche che private e faciliti la stessa attività autorizzatoria del Comune, non può vanificare la possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che in mancanza del piano l'ente pubblico non può opporre un generalizzato diniego, ma deve invece, di volta in volta, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi fissati dalle norme a tutela della sicurezza della viabilità, dell'ambiente e del paesaggio nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 3 comma 1 d.lg. n. 507 del 1993.

T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio 2004, n. 3220

P. c. Com. Terlizzi

Ora, rispondendo ai quesiti posti:

1. è doveroso individuare tali impianti sia all'infuori o meno di quelli esistenti, omettendo di contro il Comune i propri doveri di ufficio;

2. di regola, dovrebbe essere fatto un bando di gara ed assegnati a colui che inj aggiunta della imposta è disposto a corrispondere il maggior canone di concessione;

3. per qualsiasi scopo commerciale sia proprio che di altri soggetti economici;

4. si dopo l'abrogazione di tale espressa incompatibilità dall'articolo 145 della  LEGGE 388 DEL 2000;

5. è l'ufficio individuato dal Comune (di regola l'Ufficio Tecnico).

 

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