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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 
12. Con la presente si chiede se ai sensi della lettera h dell’art. 17 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 che prevede la totale esenzione dell’imposta di "insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro" una società dilettantistica S.R.L. che ai sensi del suo statuto non persegue fini di lucro debba pagare l’imposta di pubblicità sugli striscioni presenti all’interno del campo di calcio, trattandosi di scritte che indirizzano alla sede di una società non avente fini di lucro.

Si chiede, se l’imposta di pubblicità debba essere ridotta del 50% in quanto soggetto senza fini di lucro.

E considerato che tale servizio è in concessione ad una ditta esterna, quindi non gestito dal Comune, in caso di ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso da tale ditta al contribuente, il ricorso a chi deve essere presentato? Al Comune od alla società che gestisce tale servizio. Chi si deve costituire in giudizio in caso di ricorso, il Comune o la ditta affidataria del servizio.

 
RISPOSTA:
 

Le società di capitali hanno rilevanza commerciale e non possono godere delle agevolazioni previste per le associazioni, anche quando abbiano nello statuto il divieto di conseguire utili. Il ricorso contro l'atto impositivo deve essere notificato al concessionario del servizio (e non al comune), così come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs.n.507/93 e chiarito dalla circolare n. 98/E del 1996 a commento di detto articolo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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