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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

11. L’art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 dispone che:

-          comma 1: le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;

-          comma 11-bis (introdotto dall’art. 1 comma 470 della Legge 30.12.2004 n. 311): per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato. 

Con successivo D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, il legislatore centrale ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 470 dell’art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311, si intendono applicabili anche all’imposta sugli intrattenimenti e all’imposta sulla pubblicità.

Tali norme sono state interpretate dall’art. 1, comma 128 della Legge 23.12.2005 n. 266 che testualmente recita: “La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507”.

Partendo da tali presupposti si evidenza la necessità dello scrivente Ente di individuare con esattezza i criteri ed i parametri che possano sancire l’esenzione delle società sportive dilettantistiche dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. Appare innanzitutto opportuno precisare che tale necessità nasce dalla presenza in loco di un impianto sportivo, con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzato da una società sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro.

 

Effettuando una lettura coordinata delle sopracitate norme, sembrerebbe che i criteri che determinano l’esclusione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’esposizione di messaggi pubblicitari in impianti sportivi siano i seguenti:

-          soggetto: società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90, comma 1 della Legge 289/2002);

-          luogo: manifestazioni sportive dilettantistiche realizzate in impianti con capienza inferiore a tremila posti (art. 90, comma 11-bis della Legge 289/2002);

-          tipologia dell’evento: rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato (art. 90, comma 11-bis della Legge 289/2002);

-          forma pubblicitaria: la pubblicità deve essere rivolta all’interno degli impianti sportivi (art. 1, comma 128 della Legge 266/2005).

A parere pertanto dello scrivente Servizio l’esenzione è possibile, fermo restando il soggetto ed il luogo della diffusione del messaggio pubblicitario in argomento, nel caso in cui la pubblicità effettuata venga rivolta all’interno dell’impianto sportivo e rivesta carattere di occasionalità (quindi limitatamente all’evento organizzato). Sembrerebbe conseguentemente che se le società sportive esponessero i cartelli pubblicitari all’interno dell’impianto solo in occasione dei singoli eventi, rimuovendoli al termine degli stessi, nulla sarebbe dovuto a titolo di imposta comunale sulla pubblicità; invece nel caso in cui l’esposizione all’interno dell’impianto avvenisse per l’intera stagione, (ovvero per l’intero anno solare) a prescindere dall’organizzazione di uno specifico evento, l’imposta comunale sulla pubblicità dovrebbe essere interamente corrisposta.

Si rileva che l’interpretazione autentica fornita infatti dalla Legge Finanziaria per l’anno 2006 non ha infatti recato nuove disposizioni rispetto alla norma iniziale, che ovviamente resta in vigore nella sua ratio originaria; l’interpretazione fornisce, o quantomeno dovrebbe fornire, elementi di chiarezza rispetto ad un dettato normativo generale.

La società sportiva dilettantistica, invece, sostiene che la norma intende esonerare in toto la pubblicità effettuata all’interno di impianti sportivi con capienza inferiore a tremila posti, indipendentemente dall’occasionalità dell’evento sportivo organizzato ed in qualunque modo realizzata.

In considerazione pertanto della non-facile lettura del quadro normativo di riferimento, con la presente si chiede un parere in merito alla situazione sopra delineata.

 
RISPOSTA:
 

In via preliminare, si condividono i rilievi mossi da codesto Ente in rapporto alla formulazione della norma di esonero, la quale, nonostante l’intendimento di fornire chiarezza, porta a difformi valutazioni a seconda che l’interpretazione sia effettuata con rigore formale, approccio che l’esame delle norme di esonero dovrebbe comportare, oppure ricercando l’obiettivo latente della norma.

Ovviamente, il primo criterio di interpretazione della norma porterebbe a limitarne la portata della esenzione proprio entro i limiti evidenziati da codesto Ente. Di contro, la norma risulterebbe palesemente illegittima ed in primis per il fatto che l’esenzione di fatto riguarderebbe non tanto l’associazione sportiva dilettantistica, ma  la società commerciale cui il messaggio pubblicitario si riferisce, determinandosi una disparità di trattamento del medesimo soggetto commerciale a seconda che la pubblicità sia effettuata in un impianto con capienza maggiore o minore di tremila posti. Ulteriore illegittimità di tale interpretazione estensiva consiste nel fatto che spoglia i comuni delle corrispondenti entrate senza di contro prevedere, come in precedenti occasioni, entrate sostitutive.

Una interpretazione estensiva della normativa in esame, quella assunta da tali associazioni, porta di fatto a riconoscere a loro favore una  sorta di contributo voluto dallo stato, ma a spese ancora una volta del Comune, facendo a me dire ancora una volta: “è troppo comodo essere generosi con i  soldi del Comune!”

L’insistenza di tali chiarimenti normativi, seppure palesemente illegittimi per le ragioni sopra evidenziate, porta a ritenere che si sia voluto esentare i mezzi pubblicitari commerciali presenti in tali impianti e ciò indipendentemente da stretto collegamento rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato, così da risultare esenti anche i mezzi pubblicitari esposti durante gli intervalli temporali intercorrenti fra manifestazioni sportive.

In conclusione, oltre i limiti segnati nella nota da codesto Ente l’esenzione non dovrebbe essere riconosciuta. Tuttavia, è da aspettarsi che in fase contenziosa preminente sia l’interpretazione estensiva con probabile accoglimento dei ricorsi proposti da tali associazioni, specie se il giudizio perviene da Organi diversi dalla Corte di Costituzione o dalla Corte di Cassazione.

Gli amministratori comunali poi avranno il coraggio di contrastare le aspirazioni di tali associazioni alle quali soventi elargiscono contributi, ritenendo che nella sostanza l’esenzione non rappresenti altro che un contributo aggiuntivo?

Evidenziando quindi che il mio giudizio porterebbe formalmente ad escludere l’esenzione oltre i limiti segnati dalla nota, concludo che raramente il Comune, specie nelle sue sfere istituzionali, avrà voglia di battersi per contrastare le aspettative delle categorie interessate.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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