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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

8. Il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffa base per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/1993, con decorrenza 01.03.2001.

Con decorrenza 01.01.2000 le tariffe dell’imposta base possono essere aumentate fino al 50%, per le superfici superiori al metro quadrato (art. 11 c. 10 legge nr.449/97). Questo Comune, per motivi di bilancio, già a decorrere dall’anno 2002, si è avvalso di questa facoltà, aumentando le tariffe ed i diritti, calcolabili a mq, del 35%. Successivamente il limite di aumento è sempre stato confermato annualmente con autonomo atto di giunta.

Si chiede quindi se, ai sensi dell’art. 10, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l’anno 2002), è necessario, nel caso in cui l’Amministrazione non intenda apportare anche per l’anno 2006 nuovi aumenti alle tariffe rispetto a quelli già deliberati per l’anno 2002 (e confermati fino all’anno 2005), emettere entro il 31.03.2006 la delibera a conferma delle stesse, oppure ciò diventa un atto inutile, in quanto si prorogano automaticamente le tariffe vigenti per l’anno precedente, comprensive naturalmente dell’aumento già deliberato?

 
RISPOSTA:
 

Il quesito è facilmente risolvibile in base alle lettura del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del D.Lgs.n.507/93 che così in tema di  tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così dispone: “In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”. In assenza di una modifica delle tariffe, una delibera di conferma da parte della Giunta comunale risulterebbe quindi  superflua.

 

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