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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 
4. Non avendo specificato nulla  sul nostro regolamento dell'imposta sulla pubblicità, volendo per il 2006 prorogare il termine di pagamento del 31.01.2006, qual'è l'organo preposto a deliberare?  Nel febbraio 2002 avevamo prorogato il termine con atto del Consiglio Comunale.
 
RISPOSTA:
 

Anche se l'ANCI qualche anno fa aveva indiviuato nella Giunta l'organo competente, io ritengo che sia il Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.n.267/2000.

Per evitare reiterate deliberazione risulta consigliabile inserire nel corrispondente regolamento il seguente articolo (vedasi periodo aggiunto al comma 3).:

Articolo 9 - Pagamento dell'imposta.

 

  1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli

 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento

 cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre

 fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative

 disposizioni.

   2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante

 versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune

 ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che

 verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze

 ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario

 anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve  essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del

 Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e

 telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di

 versamento; per il rinnovo della pubblicità di carattere annuale il pagamento deve essere effettuato entro il mese di aprile dell’anno di competenza

   3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può

 consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni

 non aventi carattere commerciale.

   4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare

 l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la

 pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate

 trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1549,37.

   5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le

 disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve

 essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno

 successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è

 stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione,

 entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del

 periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice

 civile. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

   6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è

 stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato

 definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può

 chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante

 apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di

 novanta giorni. Il rimborso non è dovuto quando l’importo risulta inferiore ad euro 12,00.

   7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su

 beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione

 dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di

 canoni di locazione o di concessione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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