corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
 

294. Le pongo un quesito in merito ai fini del riconoscimento della ruralità (D.L. 557/93, convertito con legge 133/94, come modificato con l’art. 2 D.P.R. 139/98) per due immobili censiti al Catasto Urbano rispettivamente in cat. A/2 e D/1 (parificata alla cat. D/10 come si legge dalla visura catastale).

La situazione è la seguente:

-         immobili di proprietà del padre utilizzati dal figlio, quest’ultimo vi risiede dal 1983 e svolge attività agricola sul terreno pure di proprietà del padre, sia il terreno che i fabbricati (nella menzione del foglio e mappali) sono dati in affitto dal padre al figlio con contratto registrato a far data dal 2001;

-         la lett. d) dell’art. 9 comma 3 della citata disposizione è sempre soddisfatta anche per l’anno 2000.

Il problema si pone proprio per l’anno 2000 dove non è stato stipulato un contratto di affitto o di comodato registrato, la federazione a dimostrazione dell’affitto dei terreni e dell’ex fabbricato rurale (accatastato al Catasto Urbano nel 1999) ha inviato a quest’Ufficio copia della Denuncia Aziendale, timbrata dallo SCAU (ora INPS) relativa alla conduzione dell’impresa diretto coltivatrice (L. 233/90), dalla quale si evince che il figlio conduceva in affitto sin dall’anno 1990, i terreni di proprietà del padre.

E’ sufficiente questa denuncia a dimostrazione del riconoscimento della ruralità per entrambi gli immobili, uno ad uso abitativo e l’altro strumentale all’agricoltura anche per l’anno 2000?

 
RISPOSTA:
 

Ritengo che possa essere concessa l'esenzione anche per l'anno 2000, invitando comunque a verificare le dichiarazioni dei redditi del figlio onde riscontrare la presenza dei requisiti fiscali previsti dallo articolo 32 del DPR 917/86, sempre che tale verifica non sia già stata da voi eseguita, distinguendo l'immobile abitativo da quello strumentale. A tal fine allego l'attuale testo della legge che disciplina gli edifici rurali.

In sintesi, le condizioni soggettive sembrano sussistere. Si tratta ora di considerare la sussistenza delle condizioni oggettive, separatamente tra edificio abitativo e quello strumentale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.