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ICI 2006

DOMANDA:
 

291. In merito alle pertinenze ai fini ICI, si chiede se è corretto limitare, con proprio regolamento, il numero delle pertinenze che un soggetto passivo può possedere ai fini ICI.

Ovviamente il riconoscimento di una unità immobiliare a pertinenza comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata utilizzata per l’abitazione principale.

(C2 - C6 - C7)

Qual è la normativa di riferimento: la definizione ai sensi dell’art. 817 del c.c. o il concetto urbanistico ai sensi dell’edilizia?

Se invece si tratta di residua capacità edificatoria, con un valore autonomo di mercato, è corretto sostenere che non è pertinenza?

 
RISPOSTA:
 

Poiché l'articolo 817 del codice civile non prevede un numero massimo di unità immobiliari da considerare pertinenze diverrebbe arbitrario e quindi illegittimo il regolamento comunale che ne limiti il numero. In tutte le circolari ministeriali, infatti, si parla di pertinenze e non di pertinenza, senza specificare il numero. Unica cosa è invece verificare la sussistenza di due requisiti per ciascuna pertinenza:

a) coincidenza fra possessore della unità immobiliare e quello delle pertinenze;

b) destinazione effettiva della pertinenza al servizio della cosa principale.

La residua capacità edificatoria, invece, è problema connessa alle aree. Ora, l'area residuale non deve essere assoggettata come tale se è graffata catastalmente al fabbricato, così che sia rivista la r.c.

Alcuni cedono ad altri tale capacità (al vicino). In tale ipotesi si assiste ad una diminuzione del valore dell'area del cedente ed un accrescimento del valore dell'area del cessionario. Tecnicamente tale contratto è denominato come cessione di cubatura. Tale contratto non ha natura reale ma solo obbligatoria.

 

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