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ICI 2006

DOMANDA:

270. Un fabbricato non censito all'urbano, ristrutturato nel 2006 di proprietà di 4 fratelli (ognuno ha quota del 25%) che è stato accatastato in ottobre 2006 con la cat. D/10, ma ubicato in zona A e confinante con il fondo. Solo 1 dei 4 fratelli è titolare dell'azienda agricola ed intende svolgere l'attività di agriturismo, dato che è già stata presentata la richiesta di rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica con allegato il certificato di complementarietà rilasciato dalla Provincia(viene coltivato prato, patate, vite castagno, melo e pero, orto, bosco  e vengono somministrati  grappa, castagne e frutta, quali prodotti aziendali).

E' stato stipulato un contratto  tra i fratelli con il quale vengono date in comodato gratuito le quote di proprietà dei terreni e fabbricato per la  gestione del l'attività agricola e agrituristica, nonchè  un contratto di comodato gratuito tra la zia ed il nipote per l'uso di altri terreni e dell'immobile di proprietà della zia, limitrofi al nuovo fabbricato.

La pratica per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è ancora ferma all'Ufficio Commercio perchè non è ancora stata presentata l'autorizzazione sanitaria (dato che gli ospiti  sono n.20). Se viene rilasciata l'autorizzazione per l'attività agrituristica sono da considerarsi esenti dall'ICI i fabbricati  utilizzati in azienda?

L' esenzione spetta  a tutti i 4 fratelli comproprietari o solo al titolare dell'az. agricola per la sua quota del 25%?

RISPOSTA:

: In via preliminare, si ritiene non potersi considerare rurale un fabbricato che non sia posto su terreno agricolo, ma su area destinata ad insediamenti civili, tanto che ai sensi del recente decreto legge 262 del 2006 convertito dalla legge 286, sembra intenzione della Agenzia del Territorio disconoscere tale esenzione in tale situazione, principalmente per il motivo che in tale ipotesi il possessore non pagherebbe né per il terreno agricolo né per il fabbricato.

Dubbi, poi, sussistono che l'attività così descritta possa considerarsi rispettosa della legge sullo agriturismo. Infatti, come si dirà in seguito l'attività di cui trattasi deve soddisfare, in sintesi due condizioni, non ravvissabili negli elementi descritti:

a) l'attività agricola vera e propria deve essere prevalente su quella di agruturismo, che deve esser complementare, ossia costituire una forma di sostentamento della famiglia agricola;

b) i prodotti somministrati debbono essere prevalentemente ricavabili dal fondo agricolo. Ora, i prodotti dichiarati (ma andrebbero verificati dal Comune (patate, vite castagno, melo e pero, orto, bosco  e vengono somministrati  grappa, castagne e frutta, quali prodotti aziendali) non sembrano idonei a sodisfare l'attività agroturistica o perché insufficienti o perché estranei al conseguimento di tali obiettivi.

E' opportuno qui richiamare quanto al riguardo chiarito dalla circolare n. 4 del 2006 in tema di agriturismo:

AGRITURISMO

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e

caratterizzano l’attività di agriturismo sono:

− l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne

all’azienda suddetta;

la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di

gestione dell’agriturismo;

la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime

direttamente provenienti dal fondo.

L’art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l’utilizzazione di locali per

attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che “Possono essere utilizzati

per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo…. I locali

utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

(omissis)”.

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in

funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del

1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente

strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella

stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi

all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati

segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività

agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo,

pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato,

strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l’accertamento della

sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici … ;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la mescita di vini … ;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.

categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

• il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività

agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del

bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, con riferimento al tempo

di lavoro necessario all’esercizio di dette attività;

la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita

prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della

zona”;

la localizzazione degli ambienti dedicati all’ospitalità che deve essere interna

all’azienda agricola;

• i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei

posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla

refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in

genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita

una delle categorie del gruppo A20, e gli immobili con classamento nelle categorie

C/2, C/3, C/6 e C/7.

Non appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti di ruralità che caratterizzano l’attività agrituristica, presi a riferimento per l’attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno l’obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste

dalla legge.

Si suggerisce, quindi, dopo aver effettuato opportuno sopralluogo, oltre che segnalare perplessità al rilascio della ptrescritta autorizzazione al competente Ufficio regionale, richiedere all'Agenzia delle Entrate di Brescia, se sussistono o meno, sulla base dei risultati di tale verifica,  i requisiti voluti dalla circolare ministeriale per la concessione della esenzione richiesta.

Infine, si precisa che qualora fosse da ritenersi rurale tale fabbricato, esenti risulterebbero i possessori, a nulla rilevando che  i medesimi svolgano o meno attività agricola, avendo, sotto questo profilo, l'esenzione carattere oggettivo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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