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ICI 2006

DOMANDA:

256. Le pongo il seguente quesito: ho qualche contribuente che o perchè hanno ricorso in primo grado o perchè hanno ricorso in secondo grado o perchè sono in cassazione NON mi hanno pagato gli atti d'accertamento nonostante le eventuali sentenze ricorse siano state loro sfavorevoli. Le chiedevo cortesemente di farmi sapere se sono comunque tenuti al pagamento degli atti loro notificati secondo il principio del solve et repete in tutti i casi detti.

RISPOSTA:

Come affermato dalla Corte Costituzionale, in tema di tributi comunali il legislatore tributario ha previsto il principio solve et repete, come del resto si evince chiaramente dal testo della norma che, ad esempio, in tema di ICI (articolo 12) non prevede la sospensione nel caso di ricorso, come invece si prevede in tale sede per altri tributi erariali. La ragione probabile di tale particolarità sta nel fatto che se tutti i contribuenti dovessero presentare ricorso il Comune non potrebbe soddisfare bisogni primari per la collettività amministrata. Anzi, qualche contribuente ha fatto ricorso in tema di ICI perché l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo i due anni previsti da tale articolo. In sintesi, per i tributi comunali e non solo (anche per l'IVA, per l'imposta di registro,m e per altre imposte indirette) non trova applicazione la gradualità prevista dallo articolo 68 del D,lgs.n.546/92 ma l'articolo 69 del predetto decreto. Per fortuna, per sanare i ritardi dei comuni, sta provvedendo il disegno di legge finanziaria 2007 che sposta il termine (massimo) in tre anni da quando la pretesa diventa definitiva, con la conseguenza che il Comune  può (ma non è obbligato) attendere che la controversia passi in giudicato. L'articolo 68 sopra citato, invece, trova applicazione per le sole sanzioni, per le quali il ricorso paralizza la relativa riscossione e la riscossione relativa della sanzione realizzata per i 2/3 del deciso dopo la decisione di primo grado e la parte residuale dopo il secondo grado.

È inammissibile nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli art. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 cost., la q.l.c. degli art. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli art. 22 - 38 e 129 t.u. 22 dicembre 1986 n. 917 e agli art. 1 e 3 d.l. 26 novembre 1992 n. 461 - e 18, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992 n. 421).

Corte costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111

 

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