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ICI 2006

DOMANDA:

255. Ci sono capitati in questi ultimi tempi due casi di compravendita di terreni edificabili, in cui la parte venditrice cedeva alla parte acquirente la nuda proprietà del terreno edificabile, matenendo a suo favore l'edificabilità. Per quanto riguarda l'I.C.I., ai fini della soggettività passiva, ci sembrava comunque corretto prendere come base imponibile il valore del contratto, anche perchè confrontando il valore dichiarato nel contratto, rispetto ai valori "unitari minimi al mq" deliberati dal Comune, risulta che il valore applicato già tiene conto di tale fatto, essendo l'importo al mq. inferiore rispetto a quello stabilito dal Comune.

Di fatto però, finchè la parte venditrice non utilizza l'eventuale cubatura a disposizione per l'ampliamento dell'immobile di suo possesso, si verifica una "specie di evasione" ai fini fiscali e delle imposte da pagare. E' vero che a seguito dell'accatastamento dell'immobile ampliato/ristrutturato verrà attribuita una nuova rendita, ma è altrettanto vero che dal momento della vendita alla suddetta data di accatastamento esiste un beneficio a favore della "parte venditrice" che non produce effetti fiscalmente.

Cosa ne pensa Lei in merito a questa fattispecie? Sono corrette le modalità di operare dell'ufficio?

RISPOSTA:

Mentre in dottrina ed in giurisprudenza (Cassazione, sentenza 7417 del 2003) si ammette la legittimità dei contratti di cessione di cubatura, peraltro non incidenti sulla soggettività passiva ICI, ma solo sulla base imponibile, in considerazione del carattere obbligatorio e non reale del contratto, ritengo che non siano legittimi tali contratti, essendo non consentito l'inverso ossia la cessione della proprietà, trattenendo la capacità edificatoria su un terreno che non è più nella sfera giuridica del cedente.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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