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ICI 2006

DOMANDA:
251. Dobbiamo effettuare un atto di contestazione difformità catastale in merito ad un fabbricato accatastato come E/9 (dove invece è presente un'attività commerciale). Dato atto che la pratica edilizia di ristrutturazione è stata presentata nell'anno 1995 dalla società X ,e che il succitato fabbricato è stato venduto nel 2003 alla società Y, a chi va notificato l'atto di contestazione catastale? Alla società Y, attuale proprietaria dell'immobile o ad entrambe le Società X e Y (dato che il recupero dell'imposta comunale sugli immobili coinvolgerà tutte e due le società)?
RISPOSTA:

: Il comma 336 dello articolo unico della legge 311/04 obbliga codesto Comune, in via primaria, a notificare tale atto al soggetto che risulta attualmente titolare del diritto di proprietà dell'immobile. Infatti, tale comma così dispone:

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (103).

Tuittavia, poiché la rendita catastale attribuita seppure successivamente esplica la propria efficacia retroattiva e poiché al soggetto cedente va imputata la responsabilità dello errore compiuto, è necessario, specificando il limite temporale che anche al soggetto cedente sia notificato tale intimazione, posto che il Comune potrà recuperare l'ICI da esso dovuta e non corrisposta dal 2000 (anno non caduto in decadenza nel caso di omessa denuncia)  sino alla data della cessione del diritto di proprietà.

Infatti, il comma 337 così dispone:

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Stante il caso particolare consiglio di contattare l'ufficio del territorio provinciale, specie per la notifica al cedente, la quale a mio avviso si rende necessario per permettere il recupero da esso dovuta, ma nel rispetto dei termini di decadenza.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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