corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

249. Questo Comune sta provvedendo alla spedizione di avvisi di liquidazione ed accertamento per l'I.C.I.
Su indicazione della Comunità Montana, che con convenzione è stata delegata alla gestione del tributo, si sta provvedendo alla spedizione degli stessi a mezzo atto giudiziario.
Nel caso in cui il contribuente abbia atti riferiti a più annualità la Comunità Montana ha caricato le spese solo sul primo avviso, prevedendo l' invio degli avvisi in una unica busta.
Ho chiesto quindi informazioni presso il locale Ufficio Postale se è possibile spedire come atti giudiziari più atti (Avvisi di liquidazione od accertamento che si riferiscono ad annualità diverse) in una unica busta, citando all'esterno della busta tutti i numeri dei Provvedimenti ed i Protocolli relativi ma mi è stato detto che deve essere notificato un singolo atto per busta e quindi utilizzare una busta per ogni avviso.
Le chiedo qual è il comportamento corretto per la notifica di più atti riferiti ad annualità diverse e relativi allo stesso contribuente affinché la notifica sia formalmente corretta e non dia adito a contenzioso.
Le chiedo per cortesia di indicarmi in quale caso va utilizzata la notifica di atti con "ATTI AMMINISTRATIVI" e se questo comune opera correttamente utilizzando la notifica  atti giudiziari per gli avvisi di liquidazione ed accertamento relativi ad I.C.I. e TARSU.

RISPOSTA:

: In via preliminare, si precisa che le indicazioni fornite dalle Poste sono corrette. Infatti, pgni atto impositivo ha la propria autonomia, così che individuale e separata deve essere la notifica di ogni singolo atto a cui dovrà fare specifico riferimento una apposita busta. Anzi, la notifica di più atti in una sola busta ha dato luogo a contenziosi perdenti per il Comune. Infatti, il ricorrente sosteneva che contrariamente alle indicazioni esterne nella busta vi era soltanto un atto. Ora, al giudice tributario non rstava che accogliere il ricorso in base al principio del nostro ordinamente giuridico per il quale la buona fede (del contribuente) è presunta e la malafede (del Comune in questo caso) deve essere dimostrata.

Ora, la notifica degli atti amministrativi, al pari degli atti civili che penali è effettuata ai sensi della legge 890 del 1982 che allo articolo 1 così dispone:

"Art. 1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente".

L'articolo 10 di tale legge così dispone:

"Articolo 12         

Art. 12.
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso (1).
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

L'articolo 14 della presente legge estende l'applicabilità della norma anche alla notifica degli atti impositivi:

"Art. 14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta (1).
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
(1) Comma così modificato dall'articolo 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Dalla lettura delle disposizioni vigenti sono tre i sistemi di notifica utilizzabili per la notifica degli atti tributari:

1. notifica mediante atti giudiziari (cartoline verdi);

2. notifica mediante messo comunale;

3. notifica mediante raccomandata A.R.

Tale pluralità di facoltà di notifica viene altresì ulteriormente confermata dallo articolo 2 del DM 8 gennaio 2001 che acconsente al Comune di addebitare al contribuente  per ogni singola notifica euro 5,16 per i procedimenti di notifica descritti ai numeri 1 e 2 e di euro 3,10 per la notifica con raccomandata AR:

Articolo 2         

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di lire 6.000, pari a 3,10 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura unitaria di lire 10.000, pari a 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146.

In conclusione, ad ofni atto da notificarsi deve corrispondere separata busta da notificarsi; i sistemi di notifica sono quei tre sopra descritti, evidenziando comunque che maggiore garanzia, in ordine alla regolarità della notifica.offrono i primi due procedimenti, come del resto vuole dimostrare il maggior costo del procedimento addebitabile al contribuente.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.