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ICI 2006

DOMANDA:
244. Il D.L. n.223 del 04/07/2006,  successivamente convertito in Legge, all'art.36 comma 2 stabilisce che " un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Premetto che il ns. Regolamento Comunale dell'I.C.I. sin dalla sua adozione (entrato in vigore dal 01/01/1999) all'Art.3 cita " Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la sola previsione  di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.". Alla luce di quanto sopra Le chiedo, alcuni lotti inseriti con variante al PRG approvata in data 29/10/2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta ICI
sono da considerarsi aree edificabili a decorrere da tale data oppure a decorrere dalla data di adozione (quindi retro agendo l'applicazione dell'imposta ICI sull'area)?
RISPOSTA:
Alla luce della normativa citata le aree divengono edificabili comunque da quando il Comune ha approvato in via definitiva il PRG e quindi dopo avere accolto le osservazioni. In sintesi, la norma non fa che anticipare a tale data la rilevanza edificabile delle aree.

Quindi è dalla data di approvazione del PRG e non da deliberazioni antecedenti connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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