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ICI 2006

DOMANDA:

241. A ……. ha sede l'ex scuola convitto per infermiere, di proprietà di una congregazione di suore che beneficiano dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, perchè sono una ONLUS e perchè l'immobile è adibito ad attività ricettive (danno alloggio agli studenti universitari).
Ora avrebbero la possibilità di affittare due o tre locali di quella grande struttura ad un'altra ONLUS.
Ovviamente per quei locali locati perderebbero il diritto all'esenzione, ma che ne sarebbe del resto della struttura? Naturalmente le suore non vorrebbero perdere l'esenzione sul resto.
E' possibile quindi "isolare" i locali dati in affitto oppure c'è il rischio che l'intera struttura perda l'esenzione?

RISPOSTA:

: In via preliminare, devo dire che l'esenzione in argomento potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui gli studenti universitari utilizzino tale struttura senza pagare alcun canone, perché di contro la destinazione corrispondente è commerciale, come peraltro confermato da sentenza della Corte di Cassazione. Ovviamente, nel caso in cui una parte della strutture avesse entrambe i requisiti per ottenere l'esenzione (condizione soggettive e condizione oggettiva), mentre la restante parte solo quella soggettiva e non quella oggettiva (finalità commerciale) potrebbero mantenere l'esenzione per la parte esente scindendo gli immobili catastalmente.

In conclusione, ho seri dubbi che già ora la parte data in uso agli studenti sia esente perché non basta esser e ONLUS per essere esenti, dopo l'abrogazione della normariva con ilDL 223/06 convertito dalla legge 248/06). Probabilmente, vi saranno parti esenti ed altre da assoggettare, con conseguente necessità di scindere catastalmente gli immobili.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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