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ICI 2006

DOMANDA:

239. Fabbricato regolarmente accatastato ha subito un incendio nel 1999 e per la pericolosità di quanto rimasto ne è stata ordinata la demolizione sempre nel 1999.

In catasto risulta la demolizione in data 12/6/2003 ed il terreno rimasto è accatastato come "area urbana" nel catasto fabbricati 

Questo terreno sommato ad uno limitrofo costituiscono un'area edificabile in zona residenziale confinante con l'abitazione principale del proprietario.

Come mi devo comportare per il controllo ICI? 

Da quale anno posso considerare area edificabile? dall'incendio (1999) o dalla demolizione (2003)?

Il valore dell'area è influenzato dalle spese di demolizione?

Il contribuente non versa come abitazione principale perchè la detrazione supera il tributo ma, solo per il 2000 mi ha versato come area edificabile, dal 2001 in poi non ha più versato niente.

RISPOSTA:

Riassumendo in sintesi i principi derivanti dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 13230 del 2005), è doveroso rilevare che con l'incendio oggetto imponibile rimane il fabbricato, con riduzione della imposta del 50 per cento per inagibilità. Di contro, oggetto imponibile diviene l'area solo a decorrere dalla cancellazione in catasto del fabbricato. Ne consegue la seguente evoluzione oggettiva:

dal 1999 come fabbricato, con riduzione del 50 per cento;

dall'1.6. 2003, come area edificabile, sempre che il Comune acconsenta la ricostruzuione del fabbricato. Il valore dell'area va considerato alla data del 1° gennaio di ciascun anno, così che se a tale data la demolizione è già eseguita non debbono essere considerate tali spese.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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