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ICI 2006

DOMANDA:

238. Quali sono i documenti necessari per il rimborso agli eredi di piccoli importi? 

RISPOSTA:

L'articolo 299 del Regio Decreto n.827 del 1924, tuttora vigente, così dispone per i rimborsi agli eredi non superiori a 516,45 euro::

Articolo 299         

Art. 299.
Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo gli euro 516,45 (1) basta che producano l'atto di notorietà e quello di morte.
Se la somma non eccede gli euro 258,22 (1), gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo.
Quando la somma non ecceda gli euro 103,29 (1) la qualità di erede può essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco.
Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la riscossione delle rate di stipendio ed altri assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.
(1) I limiti di somma di cui al presente articolo, sono stati aumentati, mediante elevazione degli originari importi, prima di 60 volte per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge 1° dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte in forza dell’articolo unico, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, e, da ultimo, di 1000 volte dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo, comma 3. L’articolo 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell’articolo 2, comma 2, del D.L. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in legge 27 ottobre 1995, n. 436.

 

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