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ICI 2006

DOMANDA:

237. Si chiede di voler cortesemente esprimere proprio parere circa il seguente quesito:
immobile accatastato in categoria B/1 classe U appartenente a "…………….. di …… della
Misericordia" è da assoggettare ai fini ici? Si evidenzia che dai dati rilevati presso l'Agenzia delle Entrate risulta  come attività: "attività delle organizzazioni religiose" - natura giuridica:
"altri enti ed istituti con personalità giuridica" e che presso tale struttura sono presenti quattro ordini di scuola (materna-elementare-media-liceo) con rette di frequenza. Sentito il contribuente è emerso che non ha mai provveduto al versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 504/92.

RISPOSTA:

Una attenta lettura della lettera i) dello articolo 7 del D.Lgs.n.504/92, porta a ritenere che l'esenzione in argomento sia condizionata al contemporaneo soddisfacimento di due condizioni:

a) Ente non commerciale che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale;
b) utilizzo non commerciale dell'immobile.

Ora, nel caso indicato è soddisfatta solo la condizione a), mentre non risulta soddisfatta quella b), posto che il pagamento di rette di frequenza costituisce esercizio di una attività commerciale.

A conferma, si riporta la massima ricavabile dalla sentenza seguente, avvertendo comunque che non c'é peggior sordo di chi non vuol sentire:

In tema di i.c.i., l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, spetta a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.
917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a, l. 20
maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio dell'esenzione dall'imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico -
come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l. 25 marzo 1985 n. 121 - che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di pensionati con pagamento di rette).

Cassazione civile , sez. trib., 08 marzo 2004, n. 4645

 

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