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ICI 2006

DOMANDA:

233. In data 12/10/06 è pervenuta all'ufficio tributi del ns. comune una richiesta , da parte del curatore di una società dichiarata fallita in data 12/02/82 , di quantificazione dell'imposta dovuta a titolo di ici "per gli immobili compresi nel fallimento.....per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento"e, precisamente dal 01/01/93 all'11/07/06 (data del decreto di trasferimento del Tribunale di T.).

A tal uopo si precisa che il comune non era a conoscenza della situazione fallimentare e quindi non si è inserito a suo tempo nel passivo fallimentare, e di conseguenza non ha emesso alcun atto per il  recupero dell'imposta, sanzioni e interessi.

Si chiede pertanto quale possa essere allo stato attuale il comportamento corretto dell'ufficio, al fine di garantire il recupero dell'imposta evasa, -1)  se comunque debbano essere rispettati i termini decadenziali di accertamento (dal 93 al 2000), avendo riscontrato una omessa dichiarazione e omissioni d'imposta fino alla data odierna e notificare accertamenti con applicazione di interessi e sanzioni dal 2001 al 2006;

-2) oppure procedere al recupero della sola imposta evasa dall'anno 2001 al  2006?

RISPOSTA:

A prescindere che tale calcolo dovrebbe essere eseguito dal curatore e caso mai controllato dal Comune, si fa rilevare che per i beni compresi nella procedura fallimentare si deve far riferimento alla speciale disciplina imposta dal comma 6 dello articolo 10 del D.Lgs.n.504/92 che così dispone:

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”

Ne consegue che per tali immobili il Comune non deve emettere avvisi di accertamento, se non dopo che il  prezzo  di aggiudicazione sia stato incassato e siano trascorsi da tale momento almeno  tre mesi. Per tale credito d’imposta il Comune non deve insinuarsi, quindi, nel passivo fallimentare (insinuazione necessaria per l’ICI solo per i debiti di imposta del fallito prima della apertura della procedura), essendo il credito del Comune dovuto dalla procedura “in prededuzione” del prezzo di aggiudicazione, nel senso che prima il curatore deve versare l’ICI per l’intero periodo fallimentare e poi versare nello attivo quello che  rimane.

Ora, va da sé che i termini di decadenza previsti attualmente dallo articolo 11 del D.lgs.n.504/92 decorrono non dall’anno di competenza della obbligazione tributaria, ma dal termine sopra indicato e nel caso suo a decorrere  quindi dall’ 11/07/06 (data del decreto di trasferimento del Tribunale di T.).

Valgono, invece,  le regole generali  di  determinazione  annuale della base  imponibile, la quale una volta determinata ai sensi dello articolo 5 di tale decreto dovrà essere assoggettata con l’aliquota stabilita dal Comune  per la specifica annualità e per tale tipologia di immobili. In sintesi, determini con le regole usuali la base imponibile di ogni annualità a decorrere dal 1993 e fino al  30 giugno 2007 e per ogni annualità moltiplichi la base imponibile (la quale potrebbe variare ogni anno) per l’aliquota stabilita dal Comune per ogni singola annualità. La sommatoria dell’imposta dovuta per i vari periodi di imposta costituisce il versamento complessivo che il curatore dovrà effettuare. Solo trascorso tre mesi da tale termine il Comune è legittimato ad accertare non solo l’ICI complessivamente dovuta, ma anche la sanzione per omessa denuncia e gli interessi moratori da calcolarsi però solo data in cui il versamento avrebbe  dovuto essere eseguito.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di immobili del gruppo D, sprovvisti di rendita catastale che successivamente l’abbiano ricevuta. In tale ipotesi è necessario determinare il valore contabile fino all’anno di attribuzione della rendita catastale, mentre questa ultima regolerà la formazione della base imponibile degli esercizi successivi. Al riguardo la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di tale interpretazione con la sentenza n. 20575 del 24 ottobre 2005, respingendo tentativi dei curatori che per l’intero periodo utilizzavano la rendita catastale quando per gli immobili del gruppo D la rendita catastale risultava minore.

 

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