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ICI 2006

DOMANDA:

227. Dopo una attenta lettura del D.L. di cui sopra vorremmo sapere un suo parere sul l’art. 4 comma 6-7- e 8 in materia di fabbricati rurali.

In particolare non si riesce a capire se queste disposizioni valgono solo per l’ imprenditore agricolo che ha cessato l’attività o per tutti i possessori di edifici ancora classificati rurali?

Inoltre l’art. 7 inserisce una data di scadenza (30 giugno 2007) per l’iscrizione all’agenzia del Territorio del fabbricato ex rurale senza penali, ma questo termine è  rivolto a tutti gli edifici rurali, oppure solo a coloro che non esercitano più l’attività di Imprenditore agricolo?

Nel caso che la scadenza di cui sopra valga per tutti gli edifici rurali , per coloro che hanno iscritto l’immobile in questo periodo pagando le multe previste (anche se in deroga) come si pone l’Agenzia dl Territorio?

RISPOSTA:

: I commi 6, 7 ed 8 dello articolo 4 del D.L.n.262 del 2006, non ancora convertito in legge, così dispongono:

6.   All'articolo 9,   comma 3,   lettera a),   del   decreto-legge        
30 dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge        
26 febbraio  1994,  n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito"        
sono  inserite  le  seguenti:  "sempreche' tali soggetti rivestano la        
qualifica  di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro delle        
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".         
  7.  I  fabbricati  per  i  quali a seguito del disposto del comma 6        
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono        
essere  dichiarati  al  catasto  entro la data del 30 giugno 2007. In        
tale  caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del        
regio   decreto-legge   13 aprile   1939,  n.  652,  convertito,  con        
modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  1939,  n. 1249, e successive        
modificazioni.  In  caso di inadempienza si applicano le disposizioni        
contenute nel comma 5.                                                       
  8.  I  trasferimenti  erariali in favore dei comuni sono ridotti in        
misura  pari  al  maggior gettito derivante, in relazione all'imposta        
comunale  sugli  immobili,  dalle disposizioni del presente articolo,        
secondo  criteri  e  modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro        
dell'economia e delle finanze.   

In sintesi, con le disposizioni sopra citate viene finalmente chiarito che l'attività agricola deve essere svolta da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ossia da soggetto che risulti iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, oltre che gli altri requisiti previsti dalla citata legge.

Il comma 7 sopra riportato, limitandosi alle sanzioni previste per violazioni catastali, prevede la relativa non applicazione, ritenendo, nella sostanza, scusabile l'omessa iscrizione catastale del fabbricato concernente utilizzato da soggetti che svolgono l'attività agricola senza possedere la qualifica di imprenditore agricolo. Alla luce di tale previsione, ritengo  che anche il Comune possa procedere al recupero della minor ICI versata, senza applicazione delle sanzioni, sempre che il mancato accatastamento del fabbricato al catasto urbano sia dovuto a tale motivo di incertezza interpretativa della norma in esame ed avvenga entro il 30 giugno 2007.

Tale disposizione non è riferita ai pensionati agricoli, ma agli soggetti diversi indicati alla lettera a) del comma 3 dello articolo 9 del D.L.n.557/93 convertito dalla legge n. 133/94. Infatti, tale condizione è posta prima della previsione esplicita concernente i pensionati agricoli. Ne consegue, almeno questa è la mia interpretazione, che i pensionati agricoli possono si possedere l'edificio rurale, ma l'attività agricola deve essere svolta da loro o da altri che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo nel senso sopra indicato.

In conclusione, tali commi si riferiscono principalmente agli altri soggetti indicati alla lettera a) e non ai pensionati, ma comunque, questa è la mia interpretazione, sul fondo deve operare un soggetto che sia iscritto come imprenditore agricolo nel registri imprese della Camera di Commercio. L'iscrizione in catasto quindi rigurda tutti i fabbricati ex rurali ossia quelli posti sul fondo agricolo condotto da soggetto chenon svolge l'attività in forma imprenditoriale, pensionato compreso, almeno secondo la mia interpretazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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