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ICI 2006

DOMANDA:

221. Scusi il mio dubbio ma in caso di ritardata comunicazione ICI (presentata nel 2006 ma da farsi nel 2003) dove si “chiudeva” un terreno fabbricabile per il fatto di avervi sopra ultimata la costruzione dell’edificio (oggi accatastato in due unità immobiliari) la sanzione amministrativa di € 103 va applicata tre volte? Una per il terreno edificabile e le altre due per ogni unità immobiliare di cui è composto l’edificio?

RISPOSTA:

: L'articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 al riguardo così prevede:

"4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero".

Ora, una interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che la sanzione debba essere triplicata, essendo tre gli inadempimenti compiuti dal contribuente.

Nonostante manchi giurisprudenza in materia io ritengo applicabile il cumulo sanzionatorio previsto dallo articolo 12 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

"

Concorso di violazioni e continuazione.

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Ne consegue che per le tre violazione Lei potrà applicarne solo una, che se applicata nella misura minima sarà pari a 103 euro + 1/4 ossia pari 128,75, che può essere ridotta ad 1/4 se interviene adesione (euro 32,19).

Ovviamente, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a versare correttamente l'imposta dovuta, dovrà essere applicata l'ulteriore sanzione sul minor versamento, non riducibile, così come previsto in via residuale dal comma 2 dello articolo 13 del D.lgs.n.471/97.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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