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ICI 2006

DOMANDA:

 213. Riscossione coattiva dell’ICI mediante ruolo.

            Si tratta di un avviso di accertamento notificato nel 2004 ad una persona che in seguito è deceduta, ovviamente senza avere pagato la somma richiesta.

            L’importo va inserito nel ruolo semplicemente ancora a nome della persona defunta?

L’importo da chiedere a pagamento comprenderà la sola imposta o anche le sanzioni e gli interessi come nei normali casi?

Forse è più corretto indicare già nel ruolo il nominativo di uno degli eredi al quale andrà notificata la cartella di pagamento del Concessionario comunque intestata alla persona deceduta. Se è percorribile questa ultima ipotesi l’erede viene arbitrariamente scelto direttamente dal Comune, qualora essi siano più di uno?

RISPOSTA:

: Non deve essere iscritto il defunto e ciò per il fatto che con la morte non vi è più la capacità giuridica. L'iscrizione dovrà essere fatta a nome degli eredi del Sig.....,, notificando l'atto all'ultimo domicilio del de cuis. L'iscrizione non potrà riguardare le sole sanzioni e ciò per esplicita previsione del D.Lgs.n.472/97. Nel caso alcun eredi riceva la cartella questa va depositata alla casa comunale, ai sensi dello articolo 140 del codice di procedura civile.

Non risulterebbe legittimo, invece, indicare un nome di un erede, posto che l'eredità appartiene agli eredi universalmente considerati.

 

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