corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

212.     Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso, Le espongo il seguente quesito:

- esiste un'unità immobiliare distintamente accatastata. In essa coabitano due nuclei familiari distinti sia anagraficamente che ai fini della tariffa RSU. Il primo nucleo è composto dalla madre mentre il secondo dalla famiglia del figlio.

La madre per il diritto di abitazione assolve interamente l'ICI dovuta, scontando l'aliquota ridotta e l'intera detrazione spettante all'abitazione principale, mentre al figlio che vi coabita e ai restanti figli non compete (per questa unità immobiliare) alcuna imposta.

Orbene la società incaricata per effettuare alcuni controlli ai fini ICI, ha accertato per la situazione sopra descritta, due unità immobiliari, scorporandole arbitrariamente dall'unità immobiliare regolarmente accatastata ed attribuendo ad esse una rendita presunta, in virtù del fatto che esistono anagraficamente due nuclei familiari distinti e due soggetti per la tariffa RSU.

RISPOSTA:

Secondo costante giurisprudenza, il Comune non ha titolo per imporre una variazione catastale né tanto meno di determinare una rendita catastale presunta, posto che l'ordinamento giuridico affida tali funzioni, in via esclusiva, al Catasto. A comprova di tale principio si riporta in calce al presente parere una sentenza della Corte di Cassazione.

Del resto, nulla legittima la Pubblica Amministrazione ad imporre la divisione di una unica unità immobiliare in due, come del resto si evince indirettamente dalla definizione di fabbricato fornita dalla lettera a) dello articolo 2 del D.lgs.n.504/92, a nulla rilevando ai fini ICI che ai fini della tassa rifiuti sia possibile considerare due diverse utenze, sempre che i nuclei famigliari siano anagraficamente dustinti.

In conclusione, ai fini ICI e ciò sino alla volontaria scissione catastale dell'unità unità in due, l'unità immobiliare deve essere considerata una sola, ponendo in capo alla madre, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui allo articolo 540 cc, l'obbligazione tributaria, applicando a suo favore una sola detrazione.

In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'ufficio del territorio e la controversia promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune (nella fattispecie, i.c.i.), anche se abbia dato luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo - essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale - ed oggettivo - essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le causae petendi - a rendere le controversie medesime inscindibili, comportando una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio. Pertanto, l'omessa impugnazione in via principale, da parte dell'ufficio del territorio, della statuizione sulla controversia pregiudiziale, entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 51 del d.lg. n. 546 del 1992, comporta il passaggio in giudicato della statuizione medesima, senza che possa assumere rilievo in contrario, nel caso di proposizione dell'appello da parte del Comune, l'eventuale proposizione del gravame dell'ufficio - da ritenere inammissibile per tardività - nel maggior termine prescritto per l'appello incidentale dall'art. 54 del citato d.lg. n. 546 del 1992.

Cassazione civile , sez. trib., 10 settembre 2004, n. 18271

Min. fin. e altro c. Enel e altro

Giust. civ. Mass. 2004, 9

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.