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ICI 2006

DOMANDA:

210. devo emettere un ruolo coattivo per la riscossione dell' ici.

Finora riscuotevamo direttamente tramite decreto ingiuntivo. Per i crediti non riscossi neppure con il decreto ingiuntivo intendiamo emettere un ruolo coattivo.

Mi chiedo:

- nel ruolo coattivo devo far riferimento ai singoli accertamenti o al decreto ingiuntivo ?

- l'art. 12 dispone che il ruolo coattivo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso è stato notificato al contribuente. Se ho notificato ad un contrib. liquidazioni i per gli anni dal 1997 al 2002 notificate nel 2003  ed ho emesso decreto ingiuntivo notificato nel 2004 posso iscrivere questa somma nel ruolo coattivo? oppure il termine di due anni per l'iscrizione a ruolo decorre dalla notifica degli avvisi di liquidazione?

RISPOSTA:

In via preliminare, si fa rilevare che il decreto ingiuntivo di cui al RD 639 del 1910 è alternativo alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale, così che il decreto ingiuntivo non è pagato dal debitore è necessario ordinare all'ufficiale giudiziario addetto alle esecuzioni di procedere al pignoramento dei beni del debitore stesso.

Secondo tesi prevalente, anche alla ingiunzione fiscale trova applicazione l'articolo 481 del codice di procedura civile che prevede un termine di efficacia di 90 giorni:

Art. 481                  

Cessazione dell'efficacia del precetto.

[I]. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [ 480 comma 4] non è iniziata l'esecuzione [ 491, 502 comma 2,606, 608 comma 2, 612 comma 1].

Ora, se Lei intende procedere alla iscrizione a ruolo dovrebbe annullare tale decreto dandone comunicazione al contribuente e successivamente iscrivere a ruolo il credito citando gli avvisi di accertamento che hanno formato il credito.

In ordine alla tardività della iscrizione a ruolo, faccio rilevare non solo che con il decreto ingiuntivo è stato interrotto il termine di decadenza, ma che la giurisprudenza al momento formatasi ritiene che il termine abbia natura non perentoria.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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