corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:
207. Un contribuente ha versato l'I.C.I. per l'anno 2004 su un'area edificabile che nel marzo 2005 è tornata agricola (con variante al PRG peraltro impugnata con ricorso attualmente pendente al TAR). Contemporaneamente allo stesso soggetto sono stati notificati avvisi di  accertamento d'ufficio per fabbricati derivanti da una successione, mai denunciati ne versati.  Il contribuente ha presentato istanza per ottenere il rimborso  dell'imposta in precedenza versata sull'area edificabile, chiedendo la compensazione  con gli importi dovuti per gli avvisi di accertamento.
 Il regolamento comunale I.C.I. prevede per le aree divenute inedificabili  il rimborso per i cinque anni antecedenti, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri da almeno tre anni.  E' comunque possibile procedere alla compensazione degli importi chiesti, considerato che il termine triennale per il vincolo di inedificabilità previsto dal regolamento comunale non è ancora trascorso?
RISPOSTA:
Se il contribuente ha ricorso al TAR contro il provvedimento urbanistico, come può pretendere in sede tributaria un comportamento opposto? Ne consegue che la compensazione non può essere fatta e ciò per il fatto che
il credito vantato dal contribuente è caso mai liquido ma non esigibile.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.