corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

201. una ditta nostra contribuente ha acquistato da un privato data 18/02/2003 un fabbricato gruppo D; ha poi provveduto a presentare regolare dichiarazione al nostro ufficio indicando come  rendita di questo fabbricato  euro 7.696. ha seguito di un accertamento in catasto mi sono però accorto che tale fabbricato ha ottenuto questa rendita solo in data 15/08/2003 (precisamente i DATI DERIVANTI DA riportano: VARIAZIONE DEL 15/08/2003 n….. in atti dal 28/08/2003 COLLAUDO DOCFA IST..) mentre lo stadio precedente presenteva una rendita di Euro 13.540 a seguito di (anche qui riporto testualmente i dati catastali) “VARIAZIONE DEL 22/01/2003 n….in atti dal 22/01/20063 prot… FUSIONE AMPLIAMENTO”.

A seguito di tale verifica ho provveduto ad emettere avviso di accertamento in rettifica per le mensilità in cui a mio parere è stata in vigore la precedente rendita, ma ora la ditta mi chiede di annullare il provvedimento in quanto successivamente alla stipula della compravendita (che è posteriore alla presentazione del Docfa) è stato riscontrato un errore di applicazione del principio dell’estimo catastale e, a detta del contribuente, l’agenzia ha riscontrato l’errore (anche se leggendo i dati della visura compaiono due variazioni con n. diversi) e ha provveduto a rettificare la rendita proposta (anche se in visura compare solo il riferimento al collaudo ma non è espressamente indicato il termine rettifica).  In definitiva il contribuente sostiene che il provvedimento deve essere annullato poiché la rendita che hanno utilizzato non costituisce un nuovo classamento ma solo una rettifica della precedente (quindi attribuisce a questo collaudo una validità retroattiva).

Come ritiene più corretto  comportarsi? Devo annullare il provvedimento?

RISPOSTA:

: Punto centrale di valutazione del caso di cui trattasi è stabilire se la modificazione della rendita catastale in precedenza auto attribuitasi dal possessore sia conseguente o meno ad errore materiale o di calcolo. Infatti, qualora sia riscontrato che la precedente rendita catastale sia affetta da tale vizio, la nuova e minore rendita catastale ha efficacia retroattiva. In senso conforme si è espressa sia la Cassazione con sentenza n. 15862 del 2005, che allego, nonché la CTR del Lazio con la sentenza n. 189 del 2005 e lo stesso Ministero delle Finanze con la Circolare n. 11T del 2005. La predetta circolare distingue a ben vedere tra rettifica da revisione. La prima avrebbe efficacia retroattiva, mentre la seconda successiva.

Dal punto di vista meramente formale potrebbe eccepirsi che nei caso esaminati dai soggetti sopra indicati si era in presenza o di un ricorso o di una istanza di autotutela. Tuttavia, la ristrettezza del periodo temporale intercorrente fra le due rendite catastali mi porta a suggerire di annullare gli atti di accertamento sempre che il comune sia in grado di comprendere l'errore materiale presente nella previgente r.c. Poiché quella vecchia era circa il doppio di quella nuova non è che per la prima sia stata moltiplicata la r.c. x100 anziché per 50?

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.