corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

190. La disturbo nuovamente per richiederLe se esistono delle sentenze a sostegno del carattere interpretativo e retroattivo dell'art. 58 comma 2 d. lgs. 446/97.

RISPOSTA:

: La Corte  Costituzionale ha affermato la legittimitą della norma, mentre il Ministero delle Finanze il carattere interpretativo e quindi retroattivo. La Cassazione invece ha ritenuto che tale norma non abbia carattere retroattivo. Tuttavia, non basterebbe per il passato il solo svolgimento di una attivitą agricola, ma anche l'elemento soggettivo costituito dalla presenza di  un imprenditore agricolo che dedicasse a tale attivitą i 2/3 del proprio tempo e ricevesse da essa i 2/3 del proprio reddito da lavoro. In sintesi, per la Cassazione non risultava obbligatoria la sola iscrizione nei ruoli previdenziali, ma non anche tali condizioni, condizioni che dovevano essere dimostrate dal soggetto passivo. Le unisco a titolo esemplificativo una ordinanza della Corte Costituzionale e due sentenze della Cassazione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.