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ICI 2006

DOMANDA:

175. In relazione alle finalità di cui al progetto di recupero evasione imposta I.C.I – anno 2006.,  questo Ufficio Tributi ha predisposto, tra l’atro, la seguente attività:

a)        Il proseguimento dell’attività di verifica e controllo attraverso l’emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento ed eventuali rimborsi anni 2005-2004 :

L’obiettivo consiste nell’attività di ricerca dei dati aggiornati riguardanti i proprietari dei fabbricati in quanto, per la maggior parte, sono inesatti, poiché l’ufficio del catasto non ha provveduto ad apportare, nell’arco degli anni, le variazioni per avvenute successioni, vendite, attribuzione rendita definitiva rispetto alla presunta denunciata ecc.

In seguito a questa prima fase si farà un controllo incrociato con i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dal catasto e se i dati identificativi del o dei fabbricati sono corrispondenti e quindi si proseguirà con la liquidazione altrimenti si dovrà inviare ai contribuenti una comunicazione con la quale si invitano presso questi uffici a fornire chiarimenti in merito.

Da questa attività vi è inoltre la possibilità di rilevare eventuali immobili non denunciati o parzialmente denunciati con la conseguente emissione di avvisi di accertamento.

In tale fase si procede, inoltre, a:

·          Inserimento dati sulle notifiche e pagamenti degli avvisi emessi per anni pregressi per eventuali iscrizioni a ruolo per omessi versamenti;

·          Attività di bonifica e controllo versamenti I.C.I. (omesso totale e/o parziale versamento);

·          Liquidazione sanzioni;

·          Emissione avvisi di liquidazione a rimborso.

 

Previsione recupero evasione imposta:                €              ………

                Si richiede  un Suo parere in via generale ed in merito al fatto se considerare o meno tale attività finalizzata al recupero d’evasione d’imposta ovvero se rientrante nell’ambito degli adempimenti d’ufficio da realizzarsi con lavoro ordinario.

RISPOSTA:

Una valutazione approfondita della questione posta deve far riferimento alle disposizioni di legge che consentono al comune di stabilire il compenso in argomento, evidenziando che la norma non condiziona la relativa elargizione al fatto che le attività descritte di recupero siano effettuate con lavoro ordinario oppure con sforzo di carattere straordinario, contando solo il risultato economico di tali funzioni e non della loro ordinarietà o  straordinarietà gestionale.

Infatti, il comma 57 dello articolo 3 della legge 662 del 1996 così dispone:

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

Sempre sullo stesso tema la lettera p) del comma 2 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97, così dispone:

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Le disposizioni di legge sopra riportate sembrano porre quale punto centrale il gettito dell’imposta comunale degli immobili, così che l’incentivo sopra descritto sembra diretto allo incremento del gettito, a nulla rilevando la tipologia di atto impositivo che determina tale accrescimento. In tale ottica non può trovare esclusione l’attività di liquidazione, nè alcuna delle operazioni sopra descritte, tenuto conto che esse divengono tutte rilevanti perché preordinate al  recupero di gettito sottratto indebitamento alle casse del Comune ( minor imposta versata rispetto a quella dovuta in base alla dichiarazione). Poi, la attività di liquidazione ICI, per quanto riguarda i fabbricati ed i terreni agricoli, necessita la verifica della rendita catastale (per i fabbricati) ed il reddito dominicale (per i terreni agricoli), così che tali operazioni determina inevitabilmente in senso fra loro coordinato  una crescita del gettito. Per tali motivi si ritiene non solo che non vi siano ostacoli giuridici a considerare nella base di computo del compenso anche l’attività coordinata sopra esposta, ma che anzi i risultati economici e sociali derivanti da essa siano particolarmente significativi per valutare lo sforzo straordinario assunto dall’ufficio, in quanto diretto ad incidere positivamente sul gettito non solo attuale, ma anche futuro, e ciò in quanto una efficace attività di liquidazione permette l’individuazione di cespiti non dichiarati ed induce i contribuenti ad anticipare l’azione di accertamento del Comune attraverso  la presentazione di denunce spontanee, seppur tardive e/o versamenti corretti rispetto a quanto effettivamente dovuto..

 

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