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ICI 2006

DOMANDA:

174. ALIQUOTA RIDOTTA PER CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'art. 4-ter, del D.L. 23.01.1993, n.16, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, D.L. 11.7.92, n. 333, convertito con modificazioni,  dalla L. 8.8.92, n. 359 e dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/92, prevede che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a tiolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

L'art. 6, 2° comma, D.Lgs. 504/'92, prevede che: "l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può esssere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro."

L'aliquota deliberata dal comune per le abitazioni principali si applica sia alle abitazioni principali dei contribuenti dimoranti nel comune stesso, sia a quelle non locate possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), oltre alla detrazione?

La norma recita appunto "adibita ad abitazione principale .. omissis .. , a condizione che non risulti locata" ed alle abitazioni principali spetta appunto sia l'aliquota ridotta che la detrazione, senza nemmeno la necessità di adottare ulteriori norme regolamentari in materia.

L'interpretazione del Ministero è invece restrittiva, asserendo che l'agevolazione riguarda solo l'applicazione della detrazione (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/'92) e non anche l'aliquota ridotta, per i cittadini italiani residenti all'estero. Ed infatti alcuni Comuni sposano la suddetta tesi.

Qual'è il Suo parere e quali sono i riferimenti normativi e la giurisprudenza in merito che avvallano l'una o l'altra tesi. Esistono sentenze sull'argomento?

RISPOSTA:

: L'articolo 1, comma 4 ter, del Dl n.16 del 1993, così dispone: "4-ter. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8   agosto   1992,   n.   359,   e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30   dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio   dello  Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'    immobiliare    posseduta    a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

Solo una interpretazione letterale non condivisibile porta a tale conclusione. Infatti, il comma 2 dello articolo 6 del D.Lgs.n.504/92 non esclude la possibilità del Comune di stabilire che anche nella fattispecie descritta possa trovare applicazione anche l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

La interpretazione ministeriale, quindi, non può e non deve essere condivisa, risultando assai criticabile sia sotto l'aspetto della sua legittimità, che della sua palese iniquità, presentando una discriminazione fra cittadini residenti, privilegiati, e non residenti, che sacrificandosi e portando valuta pregiata alla Italia sarebbero da questa danneggiati. mostrata.

 

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