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ICI 2006

DOMANDA:

162. Mi è pervenuta una richiesta di rimborso ICI relativa ad un fabbricato oggetto di sanatoria per illeciti edilizi L. 24/11/2003 n. 326, poiché il versamento forfetario di €. 2,00 al mq si è dimostrato a seguito dell'aggiornamento catastale superiore al dovuto. In tal caso il Comune è tenuto a rimborsare la differenza di imposta versata in più
rispetto alla rendita catastale?

RISPOSTA:
Con la circolare n. 2 del 7.6.2004 il Ministero delle finanze ha al riguardo così precisato:
     "Alla data  del  20  dicembre  2004, termine di scadenza del pagamento del saldo ICI,   il   contribuente   avra'  conoscenza  della  rendita attribuita all'immobile e  pertanto  dovra'  rideterminare  il totale dell'imposta
dovuta per gli  anni  2003  e  2004  sulla  base  delle aliquote deliberate dall'ente locale e   scomputare  quanto  gia'  pagato  a  titolo  di acconto,  per  poi procedere al    pagamento   della   differenza   di imposta,   ovvero   alla presentazione dell'eventuale richiesta di rimborso degli importi dovuti. "

Ora, stando alle indicazioni ministeriali il rimborso andrebbe effettuato.  Tuttavia, tale interpretazione non convince lo scrivente alla luce di quanto previsto dal comma 41 dello articolo 2 della legge 350 del 2003 che al riguardo così dispone:

"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi  di  cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  l'imposta  comunale  sugli  immobili  prevista  dal decreto legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza  dal  1   gennaio  2003 sulla base della rendita catastale attribuita  a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la  data  di  ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque  utilizzato  sia  antecedente.  Il  versamento  dell'imposta relativo  a dette annualità e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento  dell'imposta  per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni  metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta. "


Infatti, dalla lettura della norma potrebbe anche ritenersi che l'acconto rappresenti il minimo ICI di versamento dovuto, così da non dover essere rimborsato nel caso in cui l'imposta dovuta sulla base della nuova r.c.
risulti maggiore. Per tale motivo prudenziale ritengo che il richiesto rimborso non debba
essere al momento  eseguito.
 

 

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