corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

155. Dopo aver emesso avvisi di accertamento ICI per omessa denuncia e versamento dell’imposta di area edificabile, i contribuenti si sono rivolti all’assessore competente per la verifica dell’edificabilità dell’area.

Gli avvisi emessi sono esecutivi, in quanto sono già decorsi 60 gg.dalla notifica e non è stato proposto ricorso.

Nel caso l’area in questione  che deve ancora essere verificata da parte dell’Ufficio Tecnico per le annualità 2000 e 2001 non fosse stata edificabile in quanto soggetta a PRU non ancora esecutivo, posso eventualmente annullare gli atti in autotutela anche se già esecutivi?

Per l’ annullamento devo farmi presentare un relazione da parte dell’Ufficio Tecnico il quale mi aveva confermato in precedenza l’esecutività dell’area?

RISPOSTA:

: Il mancato ricorso nei termini di legge rende gli atti definitivi. Tuttavia, la definitività dell'atto non impedisce il relativo annullamento,

sempre che l'atto sia viziato da errore materiale o di calcolo, così come previsto dallo articolo 2 del DM 37 del 1997 che allego.

 

Consiglio di procedere allo annullamento degli atti solo in quanto il tecnico comunale dichiari che l'area non risulta edificabile,

anche tenendo in considerazione l’interpretazione autentica formulata dal comma 16 dell'articolo 11 quatedecies del DL 203 convertito dalla legge 248 che così dispone:

 

Art. 11-quaterdecies, comma 16. del DL 203/05 convertito nella legge 248 del 2005.  
 
Ai  fini  dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la  disposizione  prevista  dall'articolo  2,  comma 1, lettera b), 
dello stesso decreto   si  interpreta  nel  senso  che  un'area  e'  da  considerare comunque fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio 
in base allo strumento urbanistico  generale,  
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.