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ICI 2006

DOMANDA:

152. Che mi sa dire sulla scadenza del condono ICI fissata se non sbaglio al 30/04/2006 (quindi martedì 02/05/2006 visto che il 01/05/2006 era festivo) - vedi giornalino n. 3/2006.

Mi si presentano ancora contribuenti con la documentazione, sostenendo il fatto che per l'accatastamento il termine è stato ulteriormente spostato e comunque non è legato alla data di cui sopra.

Come è opportuno procedere in questi casi: è corretto accettare la pratica di condono oltre il termine o si apre un'ulteriore proroga.

Può cortesemente darci un parere in merito all'eventuale rimborso che competerebbe qualora il calcolo con la rendita catastale fosse inferiore a quanto eventualmente pagato sulla base degli Euro 2 x mq.
RISPOSTA:

: Il decreto legge 273 del 2005 ha spostato il termine di presentazione dei seguenti documenti previsti dalla parte ultima dello allegato 1 al dl 269 del 2003:

La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi deve essere    
integrata entro il 30 aprile 2006 dalla:                                     
                                                                             
a) denuncia  in  catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e       
   della   documentazione  relativa  all'attribuzione  della  rendita        
   catastale e del relativo frazionamento;                                   
b) denuncia  ai  fini  dell'imposta comunale degli immobili di cui al        
   D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;                                          
c) ove  dovuto,  delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento        
   dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico
.          
                                                                            

Come si evince la proroga ha riguardato la presentazione dei documenti, ma non i versamenti dell’ICI con la conseguenza, pur nell'incertezza che governa il caso descritto, che il ritardo dei versamenti dovrà essere sanzionato con la sanzione del 30 per cento prevista dallo articolo 13, comma 2, del D.Lgs 471/97.  In sintesi, la differenza fra imposta dovuta e quella versata dovrà essere integrata con la sanzione come sopra individuata.

Per quanto concerne il rimborso della eccedenza dei versamenti effettuati in acconto per il condono, nonostante il Ministero delle Finanze si sia espresso favorevolmente, io ritengo, invece, che il rimborso non debba essere effettuato, potendo rappresentare una sorta di entità minima per poter accedere al condono. Consiglio quindi di non rimborsare, attendendo caso mai giurisprudenza in materia.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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